Rapporto esplicativo

Consultazione 2018/93: Legge federale sull'approvazione degli accordi di libero scambio · 5 pagine

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1.2 Commento alla proposta di legge federale sull’approvazione degli accordi di libero scambio

La regolamentazione della delega di competenza avviene mediante il testo seguente:

Legge federale sull’approvazione degli accordi di libero scambio

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale14;

visto il messaggio del Consiglio federale del [data]15,

decreta:

Art. 1 Competenza approvativa L’Assemblea federale approva, mediante decreto federale semplice non soggetto a referendum, gli accordi di libero scambio che rispetto agli accordi di libero scambio conclusi precedentemente non prevedono nuovi obblighi importanti per la Svizzera.

Art. 2 Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

La legge federale stabilisce quali ALS l’Assemblea federale in futuro potrà approvare autonomamente, cioè senza sottoporre la sua decisione a referendum facoltativo. Visto che una descrizione astratta e generale dei settori da disciplinare e, in particolare, del contenuto della regolamentazione, sarebbe molto difficile oltre che inadeguata agli sviluppi della politica commerciale, è opportuno valersi come metro di giudizio degli accordi vigenti. Ciò consente di decidere se un accordo contiene nuove disposizioni importanti e, di conseguenza, va sottoposto a referendum facoltativo; oppure se sotto il profilo della regolamentazione l’accordo con un nuovo partner è uguale a un ALS già esistente e può quindi essere approvato autonomamente dall’Assemblea federale.

Gli ALS stipulati finora disciplinano prevalentemente alcuni settori: scambi di merci (prodotti industriali e alcuni prodotti agricoli), regole d’origine, procedura doganale e agevolazioni commerciali, misure politiche di protezione commerciale, ostacoli al commercio non tariffari, misure sanitarie e fitosanitarie, scambi di servizi, investimenti, protezione della proprietà intellettuale, appalti pubblici, concorrenza, questioni ambientali e lavorative importanti sotto il profilo commerciale, nonché disposizioni in materia istituzionale.

Tuttavia, non sempre gli accordi riguardano tutti i settori: gli accordi più vecchi concernevano sostanzialmente soltanto gli scambi di merci. Successivamente si è iniziato a regolamentare mediante ALS i settori degli investimenti e dei servizi e, negli ultimi anni, anche quello degli appalti pubblici: la Svizzera mira di volta in volta ad includerlo negli accordi, anche se negli accordi più recenti non è sempre riuscita a raggiungere un’intesa in questa materia. Ultimamente si sono registrati sviluppi importanti anche in relazione all’inserimento di disposizioni concernenti la sostenibilità.

I nuovi accordi con la Georgia16 e con l’Ecuador17 hanno un campo d’applicazione globale, e contengono disposizioni inerenti a tutti i settori sopra menzionati. Conformemente alla delega di competenza, i nuovi accordi che concluderà la Svizzera, dotati di disposizioni sostanzialmente equivalenti e paragonabili, verranno approvati dall’Assemblea federale.

La delega di competenza si applicherebbe soltanto agli accordi che non contemplano disposizioni più ampie. Qualora la Svizzera nel quadro di un futuro ALS dovesse concordare ulteriori disposizioni oppure regolamentare un nuovo settore e ciò comportasse importanti obblighi aggiuntivi per il nostro Paese, l’ALS in questione dovrebbe sottostare a referendum. Per «disposizioni più ampie» si intendono soprattutto quelle relative a concessioni in materia di accessibilità al mercato per i prodotti agricoli, fornitura di servizi o appalti pubblici. Anche gli obblighi di nuovo tipo, come ad esempio le clausole ratchet o standstill18 nel settore dei servizi, nonostante la delega di competenza richiederebbero l’assoggettamento dell’accordo a referendum facoltativo; e come già rilevato, ciò avverrebbe anche nel caso di disciplinamento di nuove aree tematiche. Nel caso dell’ALS con la Turchia, ad esempio, vengono adottate per la prima volta disposizioni in materia di prestazioni sanitarie e trasporti, e ciò rende necessario l’assoggettamento dell’accordo a referendum facoltativo.

Nel concreto, in futuro la delega di competenza sarebbe applicabile ad eventuali accordi con Vietnam, Pakistan, Moldavia e Kosovo, visto che non conterrebbero disposizioni più ampie rispetto a quelle degli accordi vigenti. Nel caso di Paesi con una forte esportazione di prodotti agricoli questa delega di competenza verosimilmente non potrebbe essere applicata, dato che ai fini di un esito positivo dei negoziati occorrerebbero certamente disposizioni ulteriori in materia di accessibilità al mercato nel settore agricolo.

14RS 101

15FF 20XX …

16 RS 0.632.313.601

17 Accordo sottoscritto il 25 giugno 2018; messaggio in corso di preparazione.

18 Per «standstill» si intende il vincolo costituito dal grado di liberalizzazione raggiunto secondo la legislazione nazionale (diretto a impedire limitazioni più ampie di quelle stabilite nella legge al momento dell’accordo). Per «ratchet» si intende il divieto di rescindere le successive modifiche della legislazione nazionale che comportano l’abrogazione di limitazioni.