Rapporto esplicativo
Consultazione 2018/93: Legge federale sull'approvazione degli accordi di libero scambio · 5 pagine
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1.3 Motivazione e valutazione della soluzione proposta
L’assoggettamento generale degli ALS al referendum facoltativo comporterebbe, per l’azione politica della Svizzera nel settore del libero scambio, un allungamento dei tempi procedurali di almeno 100 giorni (tempi che in Svizzera sono già molto lunghi, soprattutto se paragonati a quelli di altri Stati dell’AELS, in seno alla quale la Svizzera negozia la maggior parte degli ALS), anche per gli accordi che non prevedono nuove disposizioni. Nel caso in cui fosse necessaria anche una procedura di consultazione (art. 3 cpv. 1 lett. c LCo19), l’entrata in vigore di queste basi giuridiche, molto importanti per il nostro Paese, verrebbe ulteriormente ritardata.
Inoltre, poiché la possibilità di un referendum potrebbe peggiorare la posizione negoziale della Svizzera agli occhi dei suoi partner, l’assoggettamento generale degli ALS al referendum facoltativo renderebbe più difficile la negoziazione. A ciò si aggiungerebbe l’incertezza riguardo all’attuabilità e/o ai tempi di attuazione del risultato negoziale, con conseguenze negative per l’attrattiva della Svizzera come partner di libero scambio e, di conseguenza, come piazza economica.
Finora la Svizzera è sempre riuscita, anche grazie all’efficienza della sua politica commerciale, a stipulare nuovi ALS con partner importanti e promuovere così la sua piazza economica. Vista l’incertezza che caratterizza il quadro della politica commerciale, per un Paese esportatore come la Svizzera è enormemente importante disporre di sufficiente libertà di manovra nella negoziazione di nuovi ALS. Sotto questo profilo, l’assoggettamento generale al referendum facoltativo costituirebbe un ostacolo: non soltanto per la negoziazione di nuovi accordi, bensì anche per la modifica e l’aggiornamento di quelli esistenti.
In un contesto di costante evoluzione tecnologica, e considerando le iniziative dei nostri principali concorrenti (come l’UE) in ambito di politica commerciale, è necessario che la Svizzera possa negoziare e adattare in modo ottimale i suoi ALS, così da evitare discriminazioni e garantire che per gli attori economici gli ALS mantengano la loro importanza e utilità. La delega di competenza è perciò necessaria per preservare una politica svizzera di libero scambio di comprovata efficacia
2 Ripercussioni
2.1 Ripercussioni per la Confederazione
Come spiegato al punto 1.3, il mancato conferimento della delega di competenza renderebbe più difficile la negoziazione di ALS, con ripercussioni negative per l’economia e l’attrattiva della piazza economica svizzere.
2.1.1 Ripercussioni finanziarie
Il conferimento della delega di competenza non comporterebbe spese aggiuntive.
2.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale
Il conferimento della delega di competenza non avrebbe ripercussioni sull’effettivo del personale.
2.2 Ripercussioni sull’economia
Il conferimento della delega di competenza consentirebbe di mantenere la prassi attuale che, oltre a non imporre il referendum facoltativo per gli ALS standard, contribuisce alla solida reputazione di affidabilità della Svizzera agli occhi dei partner negoziali. Inoltre, gli ALS standard conclusi entrerebbero in vigore –- come finora – già dopo un anno, al termine della procedura di approvazione interna. Gli ALS permettono di migliorare l’accessibilità ai mercati dei Paesi partner per quanto concerne beni, servizi e investimenti, come pure la certezza del diritto in materia di protezione della proprietà intellettuale e, più in generale, di scambi economici bilaterali, a tutto vantaggio della piazza economica svizzera e della sua capacità di produrre valore aggiunto nonché di creare e mantenere posti di lavoro.
3 Rapporto con il programma di legislatura e con le strategie del Consiglio federale
3.1 Rapporto con il programma di legislatura
Il presente progetto non è annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 201620 sul programma di legislatura 2015–2019 né nel decreto federale del 14 giugno 201621 sul programma di legislatura 2015–2019. Il decreto del Consiglio federale su cui si basa il presente progetto è stato emanato il 22 giugno 2016.
4 Aspetti giuridici
4.1 Costituzionalità
Secondo l’articolo 54 capoverso 1 Cost., gli affari esteri competono alla Confederazione.
Il legislatore è autorizzato ad attribuire all’Assemblea federale competenza in materia di conclusione di determinati accordi internazionali settoriali. Conformemente all’articolo 166 capoverso 2 Cost. il legislatore può attribuire questa competenza al Consiglio federale e di conseguenza, a maggior ragione, può delegarla anche all’Assemblea federale. In virtù di questa delega di competenza l’Assemblea federale approva soltanto accordi internazionali che non sottostanno a referendum facoltativo ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. La stessa delega di competenza deve essere prevista da un atto normativo soggetto a referendum, e il presente progetto di legge risponde a questa esigenza.
19 RS 172.061
20 FF 2016 909
21 FF 2016 4605