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Consultazione 2019/10: Modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali · 4 pagine

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Ordinanza Progetto sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 23 novembre 20161 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali è modificata come segue:

Art. 5–7

Abrogati

Art. 9 lett. d

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare i conti per il versamento di capitale come conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI purché:

d. la costituzione della società o l’aumento di capitale sia stato effettuato entro 90 giorni dall’apertura del conto per il versamento di capitale e l’importo versato sia stato accreditato alla società.

Art. 10 e 11

Abrogati

Art. 12 Conti di comunioni di comproprietari

Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti delle comunioni di comproprietari purché:

1 RS 653.11

2018–......