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Consultazione 2019/10: Modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali · 4 pagine
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Ordinanza Progetto sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali (OSAIn)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 23 novembre 20161 sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali è modificata come segue:
Art. 5–7
Abrogati
Art. 9 lett. d
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare i conti per il versamento di capitale come conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI purché:
d. la costituzione della società o l’aumento di capitale sia stato effettuato entro 90 giorni dall’apertura del conto per il versamento di capitale e l’importo versato sia stato accreditato alla società.
Art. 10 e 11
Abrogati
Art. 12 Conti di comunioni di comproprietari
Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione possono trattare come conti esclusi secondo l’articolo 4 capoverso 3 LSAI i conti delle comunioni di comproprietari purché:
1 RS 653.11
2018–......