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Consultazione 2019/10: Modifica della legge federale e dell'ordinanza sullo scambio automatico internazionale di informazioni a fini fiscali · 4 pagine

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b. il cambiamento del titolare del conto su ordine di un giudice o un’autorità.

Art. 30

Abrogato

Art. 31 cpv. 3 e 4

3 La comunicazione inviata dall’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione all’AFC, secondo la quale presso l’istituto finanziario non sono aperti conti finanziari oggetto di comunicazione, non è considerata come annullamento dell’iscrizione.

4 Il trustee deve anteporre la sigla «TDT=» al nome di un trust che deve essere iscritto secondo l’articolo 13 capoverso 4 LSAI. L’articolo 13 capoversi 2 e 3 LSAI si applicano per analogia.

Titolo dopo l’art. 35

Sezione 11: Disposizioni finali

Inserire dopo il titolo della sezione 11

Art. 35a Disposizioni transitorie della modifica del […]

1 Per gli enti di cui agli articoli 5 e 6 del diritto anteriore che dall’entrata in vigore della modifica del […] sono considerati istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione si applicano, in relazione ai conti già aperti il giorno antecedente l’entrata in vigore della modifica, gli obblighi di adeguata verifica per i conti preesistenti. Sono applicabili i termini di cui all’articolo 11 capoversi 2–4 LSAI; i termini decorrono dall’entrata in vigore della modifica.

2 Gli istituti finanziari svizzeri tenuti alla comunicazione presso cui sono aperti conti secondo gli articoli 10, 11 e 15 del diritto anteriore devono verificare questi conti dall’entrata in vigore della modifica. In relazione ai conti già aperti il giorno antecedente l’entrata in vigore della modifica si applicano gli obblighi di adeguata verifica per i conti preesistenti. Sono applicabili i termini di cui all’articolo 11 capoversi 2–4 LSAI; i termini decorrono dall’entrata in vigore della modifica.

3 In relazione ai conti già aperti il giorno antecedente l’entrata in vigore della modifica e per i quali l’istituto finanziario svizzero tenuto alla comunicazione dispone di un’autocertificazione che non contiene un numero d’identificazione fiscale, si applicano le regole secondo la sezione I parte C dell’allegato all’Accordo multilaterale del 29 ottobre 20144 tra autorità competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari.

4 RS 0.653.1