Avamprogetto Accordo
Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 42 pagine
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disciplinano l'assicurazione facoltativa per questi ambiti assicurativi per i cittadini svizzeri che risiedono in uno Stato in cui il presente accordo non si applica, si applicano alle persone che risiedono fuori dalla Svizzera e che sono cittadini degli altri Stati cui si applica il presente accordo, nonché ai rifugiati e agli apolidi residenti sul territorio di tali Stati, allorché tali persone dichiarino la loro adesione all'assicurazione facoltativa entro e non oltre un anno a decorrere dal giorno in cui esse hanno cessato di essere assicurate nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni.
2. Quando una persona cessa di essere assicurata nell'ambito dell'assicurazione svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità dopo un periodo assicurativo ininterrotto di almeno cinque anni, essa ha diritto a continuare l'assicurazione con l'accordo del datore di lavoro qualora essa lavori in uno Stato in cui il presente accordo non si applica per conto di un datore di lavoro in Svizzera, e qualora essa ne faccia domanda entro un termine di sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha cessato di essere assicurata.
3. Assicurazione obbligatoria nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera e possibilità di esenzione
a) Le disposizioni giuridiche svizzere che disciplinano l'assicurazione malattia
obbligatoria si applicano alle seguenti persone non residenti in Svizzera:
i) le persone soggette alle disposizioni legali svizzere in forza del titolo II del regolamento;
ii) le persone per le quali la Svizzera si fa carico dei costi delle prestazioni ai sensi degli articoli 24, 25 e 26 del regolamento;
iii) le persone che beneficiano delle prestazioni di disoccupazione dell'assicurazione svizzera;
iv) i familiari delle persone di cui ai punti i) e iii) o di un lavoratore subordinato o di un lavoratore autonomo che risiede in Svizzera ed è assicurato nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera, salvo che tali familiari risiedano in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Spagna, Ungheria, Portogallo, Svezia o Regno Unito;
v) i familiari delle persone di cui al punto ii) o di un pensionato che risiede in Svizzera ed è assicurato nell'ambito dell'assicurazione malattia svizzera, salvo che tali familiari risiedano in uno dei seguenti Stati: Danimarca, Portogallo, Svezia o Regno Unito.
Sono considerati familiari le persone che sono definite familiari ai sensi della legislazione dello Stato di residenza.
b) Le persone di cui alla lettera a) possono, su richiesta, essere esentate
dall'assicurazione obbligatoria se risiedono in uno dei seguenti Stati e dimostrano che vi beneficiano di copertura in caso di malattia: Germania, Francia, Italia, Austria,