Avamprogetto Accordo
Consultazione 2019/16: Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'UE e dall'accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) · 42 pagine
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e, per le persone di cui alla lettera a), punti iv) e v), Finlandia e, per le persone di cui alla lettera a), punto ii), Portogallo.
Detta richiesta:
aa) dev'essere depositata entro i tre mesi successivi all'insorgenza dell'obbligo di assicurarsi in Svizzera; se, in casi giustificati, la richiesta è depositata dopo tale termine, l'esenzione prende effetto dall'inizio dell'obbligo di assicurazione;
bb) si applica a tutti i familiari che risiedono nello stesso Stato.
4. Quando una persona soggetta alle disposizioni giuridiche svizzere in forza del titolo II
del regolamento, è assoggettata ai fini dell'assicurazione malattia alle disposizioni giuridiche di un altro Stato che fa parte del presente accordo in applicazione del punto 3, lettera b), i costi delle prestazioni in natura in caso di infortunio non professionale sono suddivisi egualmente tra l'assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali e l'istituzione di assicurazione malattia competente dell'altro Stato, quando esiste un diritto a prestazioni da parte dei due organismi. L'assicuratore svizzero contro gli infortuni professionali e non professionali e le malattie professionali prende a suo carico dell'integralità dei costi in caso di infortunio professionale, di incidente durante il percorso verso il luogo di lavoro o di malattia professionale, anche se esiste un diritto a prestazioni da parte di un organismo di assicurazione malattia del paese di residenza.
5. Le persone che lavorano ma non risiedono in Svizzera e che sono coperte da
un'assicurazione obbligatoria nel loro Stato di residenza conformemente al punto 3, lettera b), nonché i loro familiari, beneficeranno delle disposizioni dell'articolo 19 del regolamento durante un soggiorno in Svizzera.
6. Ai fini dell'applicazione degli articoli 18, 19, 20 e 27 del regolamento in Svizzera,
l'assicuratore competente prende a suo carico la totalità dei costi fatturati.
7. I periodi di assicurazione d'indennità giornaliera compiuti presso l'assicurazione di un
altro Stato cui si applica il presente accordo sono conteggiati per ridurre o togliere un'eventuale riserva sull'assicurazione di indennità giornaliera in caso di maternità o di malattia, allorché la persona si assicura presso un assicuratore svizzero entro tre mesi dall'uscita dall'assicurazione straniera.
8. Quando una persona che esercita in Svizzera un'attività lucrativa autonoma o
dipendente che copre i fabbisogni vitali ha dovuto cessare la sua attività in seguito a infortunio o malattia e non è più sottoposta alla legislazione svizzera sull'assicurazione invalidità, la si considera assicurata da tale assicurazione per la concessione di provvedimenti d'integrazione fino all'erogazione di una rendita di invalidità e nel periodo durante il quale essa beneficia di tali provvedimenti, purché non abbia ripreso una nuova attività al di fuori della Svizzera.».
Ai fini del presente accordo, il regolamento (CE) n. 987/2009 è così adattato: