Avamprogetto di legge

Consultazione 2019/25: Nuova legge federale relativa al rimborso forfettario dell'imposta sul valore aggiunto sul canone di ricezione radiotelevisivo

Fedlex · Progetto · Pagina 1

Avamprogetto del 17.04.2019

Legge federale relativa al rimborso forfettario dell’imposta sul valore aggiunto sul canone di ricezione radiotelevisivo

del [Data]

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 93 e 130 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del [Data]2,

decreta:

Art. 1 Principio

Alle economie domestiche di tipo privato di cui all’articolo 69a e alle collettività di cui all’articolo 69c della legge federale del 24 marzo 20063 sulla radiotelevisione è concesso un rimborso forfettario per compensare l’imposta sul valore aggiunto riscossa dal 2010 al 2015 sul canone di ricezione radiotelevisivo.

Art. 2 Importo, forma e momento del rimborso

1Il rimborso ammonta a 50 franchi per economia domestica di tipo privato e collettività.

2È concesso esclusivamente sotto forma di accredito unico su una fattura del canone radiotelevisivo per le economie domestiche di tipo privato e le collettività emessa dall’organo di riscossione di cui all’articolo 69d LRTV4.

3Gli accrediti vengono effettuati durante un periodo di 12 mesi su ciascuna prima fattura dell’economia domestica di tipo privato o della collettività. L’Ufficio federale delle comunicazioni fissa l’inizio del suddetto periodo.

Art. 3 Esclusione delle pretese di restituzione

1Le pretese di restituzione dell’imposta sul valore aggiunto prelevata sul canone di ricezione per la ricezione privata sono escluse.

2Le domande di restituzione sulle quali, al momento dell’entrata in vigore della presente legge, non è ancora stato statuito definitivamente, diventano caduche.

Art. 4 Finanziamento

La Confederazione sopperisce con le proprie risorse generali alle minori entrate risultanti dall’accredito.

Art. 5 Referendum, entrata in vigore e durata di validità

1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

3La presente legge è valida per tre anni dall’entrata in vigore.

1RS 101

2FF 20XX …

3 RS 784.40

4 RS 784.40

2019–......