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Consultazione 2019/3: Legge federale sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica e modifica dell'Ordinanza sul registro fondiario · 2 pagine

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Ordinanza sul registro fondiario (ORF)

Modifica del … ...

Il Consiglio federale svizzero,

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I

L’ordinanza del 23 settembre 20111 sul registro fondiario è modificata come segue:

Art. 3 cpv. 1 lett. b n. 1 e 2 e lett. c n. 2

1Qualora la presente ordinanza non disponga altrimenti, le seguenti forme cartacee ed elettroniche sono considerate equivalenti:

b. atto pubblico:

1. atti pubblici su carta allestiti in base al diritto cantonale,

2. atti pubblici in forma elettronica allestiti secondo la legge del …2 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (LAPuE) e secondo l’ordinanza dell’8 dicembre 20173 sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (OAPuE);

c. autenticazione:

2. autenticazione elettronica allestita sulla base della LAPuE e della OAPuE;

Art. 39 cpv. 1 e 3

1Gli uffici del registro fondiario ricevono richieste in forma elettronica.

3Le notificazioni sono presentate all’ufficio del registro fondiario in forma interamente cartacea o interamente elettronica. Le cartelle ipotecarie documentali facenti parte di una notificazione in forma elettronica devono far seguito entro dieci giorni.

1 RS 211.432.1

2RS ....

3 RS 211.435.1

2018–......