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Consultazione 2019/3: Legge federale sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica e modifica dell'Ordinanza sul registro fondiario · 4 pagine

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Legge federale sulla realizzazione di atti pubblici e autenticazioni in forma elettronica (LAPuE)

del … ...

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 122 della Costituzione federale1;

visto il messaggio del Consiglio federale del …2,

decreta:

Art. 1 Oggetto e diritto applicabile

1La presente legge disciplina, nell’ambito del diritto privato, la realizzazione notarile di:

a. atti pubblici in forma elettronica;

b. autenticazioni elettroniche di copie e di firme;

c. copie cartacee autentiche di documenti elettronici.

2Si applicano, inoltre, gli articoli 6 e 7 alla realizzazione di atti pubblici in forma elettronica da parte delle autorità dello stato civile nonché alla realizzazione di estratti, conferme e attestazioni in forma elettronica del registro dello stato civile, del registro fondiario e del registro di commercio.

3Se il diritto federale non dispone altrimenti, si applica il diritto cantonale.

Art. 2 Originali di atti pubblici

1Il pubblico ufficiale realizza l’originale dell’atto pubblico in forma elettronica.

2Il Consiglio federale disciplina le eccezioni. Può prevedere eccezioni in particolare per determinati casi di applicazione o gruppi di persone e per eventuali problemi tecnici.

RS ..........

1 RS 101

2 FF … 2018–......