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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine
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Derrate alimentari geneticamente modificate O. del DFI RU …
Art. 4 Esame della documentazione
1 L’USAV esamina la domanda e stila un rapporto. Tiene conto delle valutazioni delle autorità straniere, se queste hanno applicato una procedura comparabile a quella prevista dall’ODerr e dalla presente ordinanza.
2 L’UFAM valuta gli aspetti di un potenziale pericolo per l’ambiente. Questa valutazione viene integrata nel rapporto dell’USAV.
Art. 5 cpv. 1
1 L’USAV rilascia l’autorizzazione se il prodotto OGM soddisfa i requisiti di cui all’articolo 31 capoverso 2 ODerr.
Art. 6a
1 Sono tollerate senza autorizzazione quantità minime di derrate alimentari che sono piante geneticamente modificate, contengono tali piante o sono state ottenute da esse se:
a. le quantità non superano lo 0,5 per cento in massa con riferimento all’ingrediente;
b. il pubblico ha accesso a procedure di documentazione e a materiali di riferimento appropriati.
c. è adempiuta una delle seguenti condizioni:
1. una valutazione effettuata dall’USAV in base allo stato attuale della scienza ha permesso di escludere un pericolo per la salute,
2. le quantità di derrate alimentari che sono piante geneticamente modificate, contengono tali piante o sono state ottenute da esse sono state giudicate idonee all’impiego in derrate alimentari da un’autorità estera nell’ambito di una procedura comparabile a quella prevista dall’ODerr e dalla presente ordinanza.
2 Se si tratta di tollerare quantità minime di derrate alimentari che sono piante geneticamente modificate o contengono tali piante, la tolleranza presuppone inoltre che una valutazione effettuata dall’UFAM permetta di escludere, in base allo stato attuale della scienza, un pericolo per l’ambiente. Entro 30 giorni, l’UFAM invia il suo parere all’USAV.
3 L’USAV può limitare o vincolare a condizioni l’immissione sul mercato dei prodotti di cui al capoverso 1 e 2.
4 Nell’allegato 2 sono elencati i materiali geneticamente modificati che sono tollerati conformemente al capoverso 1 nelle derrate alimentari.