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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine

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Derrate alimentari geneticamente modificate O del DFI RU …

Art. 7 cpv. 1, 8 e 9

1 Le derrate alimentari che sono prodotti OGM devono essere contrassegnate con la menzione «ottenuto da X4 geneticamente modificato» oppure «ottenuto da X modificato con tecnologia genetica».

8 Abrogato

9 Non sono permesse menzioni diverse da quelle del presente articolo. È eccettuata la menzione di cui all’articolo 13 capoverso 1 lettera b del regolamento (CE)

n. 1829/20035 relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati.

Art. 8 Contenuto

1 Dalla documentazione deve risultare, conformemente all’articolo 33 ODerr:

a. che la derrata alimentare è un prodotto OGM;

b. la designazione degli OGM contenuti nella derrata alimentare;

c. l’indicazione della partita, sempreché sia richiesta in virtù dell’articolo 19 dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 20166 concernente le informazioni sulle derrate alimentari; e

d. nomi e indirizzi delle persone che consegnano il prodotto OGM e delle persone che lo ricevono.

2 La designazione dell’OGM deve essere fatta mediante l’identificatore di cui all’allegato al regolamento (CE) n. 65/20047 della Commissione. In mancanza di tale identificatore, la designazione va fatta mediante la specificazione dell’identità degli organismi, comprese le proprietà e le caratteristiche rilevanti.

3 L’USAV può designare in modo più preciso le derrate alimentari che sottostanno all’obbligo di documentazione e disciplinare le modalità della documentazione mediante ordinanza.

Art. 10, frase introduttiva e lett. a

Chiunque utilizza derrate alimentari che sono o contengono OGM deve disporre, per garantire la separazione del flusso delle merci secondo l’articolo 34 ODerr, di un adeguato sistema di garanzia della qualità che preveda segnatamente:

a. l’individuazione di punti lungo il flusso delle merci nell’utilizzazione di derrate alimentari nelle quali possono verificarsi mescolamenti indesiderati;

4X = nome dell’organismo geneticamente modificato.

5Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 298/2008, GU L 97 del 9.4.2008, pag. 64.

6 RS 817.022.16

7 Regolamento (UE) n. 65/2004 della Commissione, del 14 gennaio 2004, che stabilisce un sistema per la determinazione e l'assegnazione di identificatori unici per gli organismi geneticamente modificati, versione della GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.