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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine

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Ordinanza RU ...

4bisIl trasporto di carcasse, mezzene o quarti oppure di mezzene sezionate in tre pezzi di ovini, caprini, bovini o suini può avvenire prima che sia raggiunta la temperatura interna prescritta al capoverso 1 lettera a, purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a. Il trasporto avviene in territorio svizzero e dura al massimo sei ore.

b. Nel macello o nell’azienda di sezionamento adiacente al macello, la temperatura interna è controllata e documentata nell’ambito delle misure di controllo autonomo; la temperatura superficiale dei pezzi di carne da trasportare non può superare 7° C.

c. L’autorità competente per la sorveglianza del rispetto della legislazione sulle derrate alimentari nel macello o nell’azienda di sezionamento adiacente al macello è informata del trasporto previsto; essa può vietare il trasporto prima del raggiungimento della temperatura interna prescritta se le condizioni di trasporto non sono rispettate.

d. Un’azienda alimentare che riceve per la prima volta carcasse, mezzene o quarti oppure mezzene sezionate in tre pezzi che, prima del trasporto, non sono state refrigerate alla temperatura interna prescritta dal capoverso 1 lettera a, informa in via preliminare al riguardo l’autorità competente nel luogo di destinazione.

e. Il veicolo di trasporto è dotato di uno strumento che controlla e registra la temperatura dell’aria all’interno del veicolo e la durata del trasporto, in modo tale che si possa verificare il rispetto delle prescrizioni.

f. Il veicolo di trasporto raccoglie da un unico macello la carne destinata al trasporto.

g. Per poter essere trasportati nello stesso compartimento insieme a pezzi di carne già refrigerati alla temperatura interna prescritta dal capoverso 1 lettera a, i pezzi di carne trasportati conformemente alle disposizioni del presente capoverso devono avere una temperatura interna massima di 15° C all’inizio del trasporto.

h. La partita è accompagnata da una dichiarazione (p. es. un bollettino di consegna) del macello o dell’azienda di sezionamento adiacente da cui si evince per quali pezzi di carne il trasporto avviene secondo le disposizioni del presente capoverso.

4ter

Se i trasporti durano più di sei ore e in caso di trasporti transfrontalieri verso l’Unione europea, per quanto riguarda le temperature durante il trasporto delle carni si applicano le condizioni stabilite dall’articolo 1 del regolamento (UE) n. 2017/19812.

2 Regolamento (UE) n. 2017/1981 della Commissione, del 31 ottobre 2017, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di temperatura durante il trasporto di carni, versione della GU L 285 dell’1.11.2017, pag. 10.