Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 106 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Commento relativo alla

modifica dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli

oggetti d’uso (ODerr)

I. Situazione iniziale

Dopo l’entrata in vigore della revisione totale dell’ODerr, il 1° maggio 2017, è emersa la necessità di precisare diverse nuove disposizioni. Inoltre, anche il diritto sulle derrate alimentari dell’UE si è evoluto. Nell’ambito del pacchetto di revisione (Stretto 3) si intende aggiornare nuovamente l’ODerr.

II. Commento alle singole disposizioni

Articolo 2 capoverso 3 lettera a nota a piè di pagina e 4 lettera e

Nel capoverso 3 lettera a viene solamente aggiornata la nota a piè di pagina.

Nel capoverso 4 lettera e si rimanderà in futuro alle definizioni contenute nel nuovo regolamento sui controlli ufficiali (regolamento (UE) 2017/6251), che sostituisce il previgente regolamento (CE) n. 882/2004.

Articolo 5 capoverso 2 lettera a

Il capoverso 2 lettera a viene formulato in maniera più generale. Nelle autorizzazioni non si tratta solo di derrate alimentari e di oggetti d’uso, ma anche dell’autorizzazione di indicazioni (indicazioni sulla salute) o di trattamenti (ad es. con radiazioni ionizzanti).

Articolo 14 capoverso 2

I capitoli 10 e 11 dell’ordinanza sulle derrate alimentari di origine animale definiscono cosa si intende per latte e prodotti a base di latte, come formaggio, yogurt ecc. Di regola, le denominazioni di prodotti definite legalmente possono essere utilizzate soltanto per questi prodotti. Eccezionalmente, questo principio non si applica tuttavia alle denominazioni di prodotti, le cui caratteristiche sono ben note grazie al loro utilizzo tradizionale o se le denominazioni sono utilizzate per descrivere in modo univoco una pro-

1 Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio, versione della GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1. Commento relativo alla modifica dell’ordinanza sulle derrate alimentari e gli oggetti d’uso