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Consultazione 2019/33: Revisione delle ordinanze del diritto sulle derrate alimentari · 448 pagine

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Ordinanza RU ...

Allegato 7 (art. 63 cpv. 1)

Compiti dei laboratori nazionali di riferimento

1. Collaborare con i laboratori di riferimento dell’Unione europea e partecipare

a formazioni e prove comparative interlaboratorio organizzati da questi laboratori.

2. Coordinare le attività dei laboratori ufficiali con l’obiettivo di armonizzare e

migliorare i metodi delle analisi, delle prove o delle diagnosi di laboratorio e il loro utilizzo.

3. Organizzare eventualmente prove comparative interlaboratorio o prove valu-

tative fra laboratori ufficiali, adottare adeguate misure successive sulla base di queste prove e informare l’USAV sui risultati dei test e sulle misure successive.

4. Garantire la trasmissione all’USAV e ai laboratori ufficiali delle informazioni

fornite dal laboratorio di riferimento dell’Unione europea.

5. Assistere l’USAV sul piano scientifico e tecnico all’interno del suo campo di

attività nell’attuare il piano di controllo nazionale e i programmi coordinati di controllo adottati ai sensi dell’articolo 19 dell’ordinanza del 16 dicembre 2016

54sul piano di controllo nazionale per la filiera agroalimentare e gli oggetti d’uso.

6. Validare eventualmente reagenti e lotti di reagenti, nonché gestire e aggior-

nare gli elenchi delle sostanze di riferimento e reagenti disponibili nonché dei produttori e fornitori di tali sostanze e reagenti.

7. Tenere riunioni per lo scambio di esperienze e, se necessario, corsi di forma-

zione per il personale dei laboratori ufficiali.

8. Assistere l’USAV nella diagnosi di malattie e zoonosi trasmesse per via ali-

mentare e in caso di partite non a norma analizzando agenti patogeni isolati per la conferma delle diagnosi, la caratterizzazione e la classificazione tassonomica.

54 RS 817.032