Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/4: Modifica dell'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria (Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce) · 2 pagine

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Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria USAV

Commento relativo all’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce (RS 944.022)

Avamprogetto del 3.1.2019

I. Situazione iniziale

Nel rapporto Obbligo di dichiarazione delle pellicce del 23 maggio 20181 in adempimento dei postulati 14.4286 Bruderer Wyss Impedire l’importazione e la vendita di prodotti di pellicceria ottenuti infliggendo sofferenze agli animali e 14.4270 Hess Lorenz Rafforzare la produzione nazionale di pellicce, il Consiglio federale ha indicato che, sulla base delle esperienze finora maturate nell’attuazione dell’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce e alla luce dei risultati della valutazione2, sono previsti singoli adeguamenti dell’ordinanza.

II. Commenti alle singole disposizioni

Art. 2a

La clientela vorrebbe soprattuto sapere se si tratta di un prodotto di origine animale o di pelliccia sintetica, cosa che per i non esperti è spesso difficile da stabilire. La vera pelliccia va dunque dichiarata come tale consentendo ai consumatori di distinguere facilmente tra le due tipologie.

Così come le altre dichiarazioni, anche quella di «vera pelliccia» deve essere ben visibile e facilmente leggibile (cfr. art. 7).

Art. 4 cpv. 4

Apparentemente alle aste di pellicce non vengono sistematicamente fornite informazioni affidabili agli acquirenti in merito all’origine e al modo di ottenimento delle pellicce e dei prodotti di pellicceria. Nel caso in cui i punti vendita non possano ottenere dai fornitori le indicazioni per l’etichettatura, dovrebbe essere consentita l’indicazione «origine sconosciuta».

Art. 5 cpv. 2 lett. b e cpv. 3

Finora le dichiarazioni del modo di ottenimento previste sono «allevamento in mandria», «allevamento in branco», «allevamento in gabbie con fondo naturale» oppure «allevamento in gabbie con fondo a griglia». La dichiarazione «allevamento in gabbie con fondo naturale» viene eliminata. Nella prassi, per motivi igienici ed economici, gli animali non vengono tenuti in gabbie con fondo naturale. Le definizioni «allevamento in branco» e «allevamento in mandria» vengono sostituite dalla dichiarazione «allevamento in gruppo». Il motivo di questi adeguamenti terminologici è che le indicazioni «allevamento in branco» e «allevamento in mandria» attualmente previste non sono affatto pertinenti. Gli animali destinati alla produzione di pellicce non sono quasi mai allevati in mandrie o branchi e quindi le definizioni vanno stralciate. Al loro posto si introduce la definizione di allevamento in gruppo, che descrive in modo più appropriato la prassi ricorrente nella produzione di pellicce di allevare più animali insieme in un parco. L’allevamento in gruppo avviene solitamente in aree più ampie senza gabbie e fondi a griglia.

Di conseguenza, in futuro riguardo ai modi di ottenimento del pelame (tranne per i conigli) saranno possibili soltanto due dichiarazioni: «allevamento in gabbie con fondo a griglia» e «allevamento in gruppo» (sempre senza fondi a griglia).

1 Cfr. numero 5 del rapporto

2 Cfr. rapporto finale sulla valutazione esterna dell’ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce (in tedesco)