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Consultazione 2019/4: Modifica dell'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria (Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce) · 2 pagine
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Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria (Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce)
Modifica del … Avamprogetto del 3.1.2019
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 7 dicembre 20121 sulla dichiarazione delle pellicce è modificata come segue:
Inserimento dopo il titolo della sezione 2
Art. 2a Dichiarazione dell’autenticità della pelliccia
Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve apporvi la dichiarazione «vera pelliccia».
Art. 4 cpv. 4
4Se non è possibile stabilire la zona geografica di origine, occorre apporre la dichiarazione «origine sconosciuta».
Art. 5 cpv. 2 lett. b, 2bise 3
2Il modo di ottenimento va indicato come segue:
b. se gli animali sono stati allevati: «allevamento in gruppo» oppure «allevamento in gabbie con fondo a griglia».
2bisPer i conigli il modo di ottenimento può anche essere indicato come segue:
a. se si tratta di conigli di razza: «allevamento in box con lettiera»;
b. se si tratta di conigli da ingrasso: «allevamento in recinti con lettiera».
1 RS 944.022
2018–......