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Consultazione 2019/4: Modifica dell'ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria (Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce) · 2 pagine

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Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce e dei prodotti di pellicceria (Ordinanza sulla dichiarazione delle pellicce)

Modifica del … Avamprogetto del 3.1.2019

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 7 dicembre 20121 sulla dichiarazione delle pellicce è modificata come segue:

Inserimento dopo il titolo della sezione 2

Art. 2a Dichiarazione dell’autenticità della pelliccia

Chi fornisce pellicce o prodotti di pellicceria ai consumatori deve apporvi la dichiarazione «vera pelliccia».

Art. 4 cpv. 4

4Se non è possibile stabilire la zona geografica di origine, occorre apporre la dichiarazione «origine sconosciuta».

Art. 5 cpv. 2 lett. b, 2bise 3

2Il modo di ottenimento va indicato come segue:

b. se gli animali sono stati allevati: «allevamento in gruppo» oppure «allevamento in gabbie con fondo a griglia».

2bisPer i conigli il modo di ottenimento può anche essere indicato come segue:

a. se si tratta di conigli di razza: «allevamento in box con lettiera»;

b. se si tratta di conigli da ingrasso: «allevamento in recinti con lettiera».

1 RS 944.022

2018–......