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Consultazione 2019/41: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi) dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche · 3 pagine
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Approvazione e trasposizione dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona RU 201X
Allegato (art. 2)
Modifica di un altro atto normativo
La legge del 28 agosto 19924 sulla protezione dei marchi è modificata come segue:
Titolo prima dell’art. 47
Titolo 2 Indicazioni di provenienza e indicazioni geografiche
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 50a
Ex art. 51
Titolo prima dell’art. 50b
Capitolo 2 Registrazione delle indicazioni geografiche
Art. 50b
Ex art. 50a
Titolo prima dell’art. 50c
Capitolo 3 Registrazione internazionale delle indicazioni geografiche
Art. 50c Registro internazionale delle indicazioni geografiche
1La registrazione internazionale delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche è disciplinata dall’Atto di Ginevra del 20 maggio 2015 dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche5 (Atto di Ginevra) e dalle disposizioni del presente capitolo.
2L’IPI è l’autorità incaricata della gestione dell’Atto di Ginevra per la Svizzera per quanto concerne:
a. la registrazione internazionale delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche la cui area geografica d’origine è situata sul territorio svizzero (art. 50d);
b. gli effetti delle registrazioni internazionali per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero (art. 50e).
Art. 50d Registrazione internazionale di un’indicazione geografica la cui area geografica d’origine è situata sul territorio svizzero
1La registrazione internazionale e la modificazione della registrazione internazionale di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica la cui area geografica d’origine è situata sul territorio svizzero possono essere richieste presso l’IPI:
a. dal gruppo che ha ottenuto la registrazione di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica conformemente all’articolo 16 LAgr6 o all’articolo 50b della presente legge oppure, se tale gruppo non esiste più, dal gruppo rappresentativo che si occupa della protezione di tale denominazione d’origine o indicazione geografica;
b. dal Cantone svizzero che protegge una denominazione d’origine controllata conformemente all’articolo 63 LAgr;
c. dall’organizzazione mantello del settore economico, se il Consiglio federale ha emanato un’ordinanza in virtù dell’articolo 50 capoverso 2;
d. dal titolare di un marchio che costituisce una denominazione d’origine o un’indicazione geografica ai sensi dell’articolo 2 dell’Atto di Ginevra7, a condizione che la denominazione d’origine o l’indicazione geografica non sia protetta in virtù degli articoli 16 o 63 LAgr o degli articoli 50 capoverso 2 o 50b della presente legge.
2Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura.
Art. 50e Effetti della registrazione internazionale di un’indicazione geografica per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero
1Gli effetti della registrazione internazionale di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica posso essere rifiutati in particolare per i seguenti motivi:
a. la denominazione d’origine o l’indicazione geografica non è conforme alle definizioni di cui all’articolo 2 dell’Atto di Ginevra8;
b. la protezione della registrazione internazionale è in contrasto con il diritto, l’ordine pubblico o i buoni costumi;
c. la protezione della registrazione internazionale viola un marchio anteriore registrato in buona fede per un
prodotto identico o comparabile.
2L’IPI decide d’ufficio in merito ai motivi di esclusione di cui al capoverso 1 lettere a e b.
3Terzi possono invocare dinanzi all’IPI tutti i motivi di cui al capoverso 1.
4 RS 232.11
5 RS ...
6 RS 910.1
7 RS ...
8 RS ...