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Consultazione 2019/41: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi) dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche · 3 pagine

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Approvazione e trasposizione dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona RU 201X

Allegato (art. 2)

Modifica di un altro atto normativo

La legge del 28 agosto 19924 sulla protezione dei marchi è modificata come segue:

Titolo prima dell’art. 47

Titolo 2 Indicazioni di provenienza e indicazioni geografiche

Capitolo 1 Disposizioni generali

Art. 50a

Ex art. 51

Titolo prima dell’art. 50b

Capitolo 2 Registrazione delle indicazioni geografiche

Art. 50b

Ex art. 50a

Titolo prima dell’art. 50c

Capitolo 3 Registrazione internazionale delle indicazioni geografiche

Art. 50c Registro internazionale delle indicazioni geografiche

1La registrazione internazionale delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche è disciplinata dall’Atto di Ginevra del 20 maggio 2015 dell’Accordo di Lisbona sulle denominazioni d’origine e le indicazioni geografiche5 (Atto di Ginevra) e dalle disposizioni del presente capitolo.

2L’IPI è l’autorità incaricata della gestione dell’Atto di Ginevra per la Svizzera per quanto concerne:

a. la registrazione internazionale delle denominazioni d’origine e delle indicazioni geografiche la cui area geografica d’origine è situata sul territorio svizzero (art. 50d);

b. gli effetti delle registrazioni internazionali per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero (art. 50e).

Art. 50d Registrazione internazionale di un’indicazione geografica la cui area geografica d’origine è situata sul territorio svizzero

1La registrazione internazionale e la modificazione della registrazione internazionale di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica la cui area geografica d’origine è situata sul territorio svizzero possono essere richieste presso l’IPI:

a. dal gruppo che ha ottenuto la registrazione di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica conformemente all’articolo 16 LAgr6 o all’articolo 50b della presente legge oppure, se tale gruppo non esiste più, dal gruppo rappresentativo che si occupa della protezione di tale denominazione d’origine o indicazione geografica;

b. dal Cantone svizzero che protegge una denominazione d’origine controllata conformemente all’articolo 63 LAgr;

c. dall’organizzazione mantello del settore economico, se il Consiglio federale ha emanato un’ordinanza in virtù dell’articolo 50 capoverso 2;

d. dal titolare di un marchio che costituisce una denominazione d’origine o un’indicazione geografica ai sensi dell’articolo 2 dell’Atto di Ginevra7, a condizione che la denominazione d’origine o l’indicazione geografica non sia protetta in virtù degli articoli 16 o 63 LAgr o degli articoli 50 capoverso 2 o 50b della presente legge.

2Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura.

Art. 50e Effetti della registrazione internazionale di un’indicazione geografica per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero

1Gli effetti della registrazione internazionale di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica posso essere rifiutati in particolare per i seguenti motivi:

a. la denominazione d’origine o l’indicazione geografica non è conforme alle definizioni di cui all’articolo 2 dell’Atto di Ginevra8;

b. la protezione della registrazione internazionale è in contrasto con il diritto, l’ordine pubblico o i buoni costumi;

c. la protezione della registrazione internazionale viola un marchio anteriore registrato in buona fede per un

prodotto identico o comparabile.

2L’IPI decide d’ufficio in merito ai motivi di esclusione di cui al capoverso 1 lettere a e b.

3Terzi possono invocare dinanzi all’IPI tutti i motivi di cui al capoverso 1.

4 RS 232.11

5 RS ...

6 RS 910.1

7 RS ...

8 RS ...