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Consultazione 2019/41: Approvazione e trasposizione nel diritto svizzero (modifica della legge sulla protezione dei marchi) dell'Atto di Ginevra dell'Accordo di Lisbona sulle denominazioni d'origine e le indicazioni geografiche · 3 pagine

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Approvazione e trasposizione dell’Atto di Ginevra dell’Accordo di Lisbona RU 201X

4Possono inoltre chiedere che sia accordato un periodo di transizione di cui all’articolo 17 dell’Atto di Ginevra per porre fine a un uso anteriore e in buona fede di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica oggetto di una registrazione internazionale.

5Un marchio depositato o registrato in buona fede prima che la denominazione d’origine o l’indicazione geografica oggetto della registrazione internazionale fosse protetta sul territorio svizzero e il cui uso per un prodotto identico o comparabile risulterebbe in contrasto con l’articolo 11 dell’Atto di Ginevra può continuare a essere utilizzato, sempreché il marchio non sia inficiato dai motivi di nullità o di estinzione previsti dalla presente legge. La sua registrazione può essere prorogata alle stesse condizioni.

6L’articolo 50b capoversi 6 e 7 si applica per analogia.

7Il Consiglio federale disciplina le modalità della procedura.

Art. 50f Tasse relative alla registrazione internazionale delle indicazioni geografiche

All’interno dell’ordinanza, l’IPI può prevedere la riscossione di tasse presso il richiedente per le procedure seguenti:

a. domanda di registrazione internazionale di una denominazione d’origine o di un’indicazione geografica la cui area geografica d’origine è situata sul territorio svizzero o domanda di modificazione di tale registrazione (art. 50d cpv. 1);

b. esame relativo al contenuto di una registrazione internazionale per cui è richiesta la protezione sul territorio svizzero (art. 50e cpv. 2);

c. domanda di rifiuto degli effetti di una registrazione internazionale sul territorio svizzero (art. 50e cpv. 3);

d. domanda di concessione di un periodo di transizione (art. 50e cpv. 4).

Art. 51

Abrogato