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Consultazione 2019/44: Modifica dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità. Identificazione automatica di targhe di controllo · 4 pagine

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Art.2 lett. c e d

La presente ordinanza si applica agli:

c. strumenti di misurazione per l’identificazione automatica ufficiale di targhe di controllo nella circolazione stradale;

d. lettera precedente c.

Art. 3 lett. c e d

Art. 3 Definizioni

1 Ai sensi della presente ordinanza s’intende per:

c. strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale: tutte le parti di un sistema di misurazione, che al fine di accertare l'esistenza di comportamenti illegali nella circolazione stradale, sono necessarie per rilevare automaticamente le targhe di controllo di veicoli per confrontarle con le banche dati;

d. lettera precedente c.

Art. 4 cpv. 4

Art. 4 Requisiti essenziali

4 La connessione senza filo sul posto agli strumenti di misurazione per i controlli della velocità, la sorveglianza della fase rossa ai semafori e l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale deve essere protetta contro l’accesso di persone non autorizzate. Il METAS emana istruzioni sulla sicurezza d’accesso.

Art. 5 cpv. 1

Art. 5 Procedura per l'immissione sul mercato

1 Per gli strumenti di misurazione per i controlli della velocità, la sorveglianza della fase rossa ai semafori e l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale sono prescritte l’ammissione ordinaria e la verificazione iniziale conformemente all’allegato 5 dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione.

Art. 6 cpv. 2 lett. b e c

Art. 6 Procedure per il mantenimento della stabilità di misurazione

2 La verificazione successiva degli strumenti di misurazione ha luogo:

b. ogni cinque anni per gli strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale;