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Consultazione 2019/44: Modifica dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità. Identificazione automatica di targhe di controllo · 4 pagine

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Allegato (art. 4)

Requisiti specifici

N. 3 e 4

3 Strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale

3.1 Tasso di rilevamento

3.1.1 Il tasso di rilevamento di tutte le categorie di targhe di controllo registrate è

> 95 % in caso di buona visibilità (> 50 lux), l’intervallo di ripetizione deve essere < 3 s e il tasso di errore  all’1,2 %.

3.1.2 Il tasso di rilevamento deve essere determinato nell’intervallo dell’area di

copertura e nella gamma di velocità specificati.

3.2 Momento dell'acquisizione

3.2.1 Al momento dell'acquisizione i dati di rilevamento devono essere muniti

dell'indicazione dell'ora.

3.2.2 La deviazione dall'ora legale deve essere < 60 s.

3.3 Cancellazione dei dati di rilevamento

3.3.1 I dati di rilevamento devono essere cancellati automaticamente nello stru-

mento di misurazione:

– immediatamente, se il confronto con le banche dati viene effettuato nello strumento di misurazione e non c'è nessuna corrispondenza, ma al più tardi 24 ore dopo l'acquisizione dei dati di rilevamento;

– immediatamente, se il confronto con le banche dati avviene al di fuori dello strumento di misurazione e i dati di rilevamento sono trasmessi, ma al più tardi 24 ore dopo l'acquisizione dei dati di rilevamento.

3.3.2 Se il confronto con le banche dati viene effettuato nello strumento di misu-

razione e c'è una corrispondenza, la cancellazione dei dati di rilevamento deve poter essere effettuata in modo tale che le disposizioni procedurali e di protezione dei dati applicabili siano rispettate.

4 Strumenti di misurazione per l’esame degli indicatori di velocità

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