Rapporto sui risultati
Consultazione 2019/44: Modifica dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità. Identificazione automatica di targhe di controllo · 6 pagine
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4 Risultati dettagliati della consultazione
4.1 Approvazione o rifiuto di principio
Tutti i Cantoni hanno inoltrato una presa di posizione. 11 Cantoni approvano il disegno di legge (alcuni con proposte volte a migliorare la modifica proposta dell'ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità). 14 Cantoni respingono il disegno di legge (in parte con proposte nel caso in cui la modifica dovesse essere effettuata comunque). 1 Cantone, pur appoggiando in linea di principio la subordinazione degli strumenti di misurazione per
l’identificazione automatica di targhe di controllo nella circolazione stradale all'ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità, respinge, tuttavia, la forma proposta delle nuove norme.
Degli altri 12 partecipanti 3 approvano il disegno di legge, uno dei quali con la richiesta che venga espressamente chiarito che anche le violazioni delle norme nel traffico stazionario (come ad esempio parcheggiare all'interno del divieto di parcheggio segnalato) possano essere controllate con i nuovi strumenti di misurazione da regolamentare. I partecipanti restanti respingono il disegno di legge o desiderano modifiche più sostanziali.
4.2 Adeguamento di altri decreti
In diverse prese di posizione si chiede che oltre o al posto dell’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità vengano modificati altri decreti. In particolare, si afferma che nell’ordinanza del 28 marzo 2007 sul controllo della circolazione stradale (OCCS;
RS 741.013) la disposizione sull'impiego di ausili tecnici (art. 9) dovrebbe essere completata. In parte, si chiede anche di completare l’ordinanza dell'USTRA del 22 maggio 2008 concernente l'ordinanza sul controllo della circolazione stradale (OOCCS-USTRA; RS 741.013.1). Infine, si sostiene che l’ordinanza sugli strumenti di misurazione della velocità non costituisce una base sufficiente per i controlli previsti e che ciò richiederebbe una legge formale.
4.3 Ulteriori punti
Oltre agli argomenti già menzionati, nelle prese di posizione vengono affrontati vari altri punti, in particolare quelli elencati nel presente paragrafo.
Campo di validità: È incomprensibile il motivo per cui solo gli strumenti di misurazione per l’identificazione automatica di targhe di controllo dovrebbero essere soggetti alle disposizioni in materia di metrologia utilizzate per l'individuazione delle infrazioni al codice della strada. Dal punto di vista legislativo, sistematico e della protezione dei dati, le stesse norme dovrebbero applicarsi a tutti i sistemi di questo tipo. Inoltre, la delimitazione degli usi previsti è difficile.
Concetto della misurazione: L’identificazione di targhe di controllo non costituisce una misura ai sensi della legge del 17 giugno 2011 sulla metrologia (LMetr; RS 941.20) e non può pertanto essere disciplinata in un'ordinanza del DFGP specifica per gli strumenti di misurazione.
Disposizione transitoria: La disposizione transitoria prevista (art. 8a cpv. 2) costituirebbe un'interferenza nell'autonomia dei Cantoni e dei Comuni garantita dalla Costituzione federale. La prassi attuale è sufficiente, secondo la quale le autorità di polizia cantonali o comunali, prima di utilizzare sistemi per l’identificazione automatica di targhe di controllo, dovrebbero dimostrare al responsabile della protezione dei dati l'esistenza della base giuridica e il rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati.