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Consultazione 2019/51: Modifica della legge sugli stupefacenti (Semplificazione e ampliamento dell'accesso ai medicamenti a base di canapa esonerati dall'obbligo di omologazione) · 4 pagine
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b. di cui al capoverso 1 lettera d, se tali stupefacenti sono utilizzati per la ricerca scientifica.
6 Per la coltivazione di stupefacenti di cui ai capoversi 1 lettere a–c e 3 utilizzati come principi attivi in un medicamento omologato è necessaria un’autorizzazione eccezionale dell’Ufficio federale della sanità pubblica.
Titolo prima dell’articolo 18a
Capitolo 3a: Protezione e trattamento dei dati
Sezione 1: Protezione dei dati nell’ambito degli accordi di associazione alla normativa di Schengen
Titolo prima dell’articolo 18e
Sezione 2: Trattamento dei dati
Art. 18e4 In relazione alla cura di tossicomani
Testo dell’attuale articolo 3f senza rubrica
Art. 18f In relazione alle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 5 e 8
1 Qualora ciò sia necessario per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4 e 5 e delle autorizzazioni eccezionali secondo l’articolo 8 capoversi 5–8 nonché per verificare che queste siano rispettate, l’Ufficio federale della sanità pubblica e l’Istituto possono trattare i seguenti dati personali:
a. indicazioni su eventuali procedimenti amministrativi o penali a carico del richiedente secondo gli articoli 4, 5 e 8 capoversi 5–8;
b. indicazioni necessarie all’identificazione del paziente e dati medici rilevanti nel quadro di un’applicazione medica limitata in conformità all’articolo 8 capoverso 5.
2 Il Consiglio federale definisce i dettagli, in particolare:
a. i dati da trattare;
b. i periodi di conservazione.
Art. 20 cpv. 1 lett. c
1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque:
4 In vigore dal 1° gennaio 2010