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Consultazione 2019/51: Modifica della legge sugli stupefacenti (Semplificazione e ampliamento dell'accesso ai medicamenti a base di canapa esonerati dall'obbligo di omologazione) · 4 pagine
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c. senza autorizzazione, coltiva, fabbrica, importa, esporta, deposita, usa o mette in commercio sostanze di cui all’articolo 3 capoverso 1, nonché sostanze e preparati di cui all’articolo 7;
Art. 29 cpv. 4
Abrogato
Art. 30b Disposizioni transitorie della modifica del …
1 Il Consiglio federale stabilisce fino a quando le autorizzazioni eccezionali rilasciate in virtù del diritto anteriore dall’Ufficio federale della sanità pubblica per la coltivazione, l'importazione, la fabbricazione e la messa in commercio a fini medici di stupefacenti con effetti del tipo della canapa mantengono la loro validità.
2 Fino a quando l’autorizzazione eccezionale di cui al capoverso 1 mantiene la sua validità, non è necessaria alcuna autorizzazione dell’Istituto di cui all’articolo 4.
II
La legge federale del 21 marzo 19695 sull’imposizione del tabacco è modificata come segue:
Art. 5 lett. e
e. gli stupefacenti con effetti del tipo della canapa destinati ad essere
fumati o vaporizzati, che sono prescritti da un medico per
applicazioni mediche.
III
1 La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.