Avamprogetto OAMal
Consultazione 2019/52: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) · 5 pagine
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Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
Modifica del ...
Il Consiglio federale svizzero
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I
L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:
Art. 45 cpv. 1 lett. a, b n. 2 e 3 e c
1Le levatrici devono attestare:
a. il conseguimento di un bachelor of science SUP di levatrice o di un titolo di studio ritenuto equipollente secondo l’articolo 10 o 34 capoverso 3 della legge federale del 30 settembre 20162 sulle professioni sanitarie (LPSan);
b. un’attività pratica di due anni effettuata:
2. nel reparto di ostetricia di un ospedale sotto la direzione di una levatrice, o
3. abrogato
c. un’autorizzazione cantonale secondo l’articolo 12 o 34 capoverso 1 LPSan.
Art. 46 In generale
Sono autorizzate a dispensare cure previa prescrizione medica le persone che esercitano in nome e per conto proprio una delle seguenti professioni:
a. fisioterapisti;
b. ergoterapisti;
c. infermieri;
d. logopedisti;
1 RS 832.102
2 RS ..., FF 2016 6837