Avamprogetto OAMal

Consultazione 2019/52: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) · 5 pagine

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Ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 27 giugno 19951 sull’assicurazione malattie è modificata come segue:

Art. 45 cpv. 1 lett. a, b n. 2 e 3 e c

1Le levatrici devono attestare:

a. il conseguimento di un bachelor of science SUP di levatrice o di un titolo di studio ritenuto equipollente secondo l’articolo 10 o 34 capoverso 3 della legge federale del 30 settembre 20162 sulle professioni sanitarie (LPSan);

b. un’attività pratica di due anni effettuata:

2. nel reparto di ostetricia di un ospedale sotto la direzione di una levatrice, o

3. abrogato

c. un’autorizzazione cantonale secondo l’articolo 12 o 34 capoverso 1 LPSan.

Art. 46 In generale

Sono autorizzate a dispensare cure previa prescrizione medica le persone che esercitano in nome e per conto proprio una delle seguenti professioni:

a. fisioterapisti;

b. ergoterapisti;

c. infermieri;

d. logopedisti;

1 RS 832.102

2 RS ..., FF 2016 6837