Avamprogetto OPre
Consultazione 2019/52: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) · 3 pagine
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Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)
Modifica del …
Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),
ordina:
I
L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:
Art. 2 cpv. 1
1L’assicurazione assume i costi delle prestazioni di psicoterapia effettuate dal medico se queste soddisfano le seguenti condizioni:
a. l’efficacia del metodo applicato è dimostrata scientificamente;
b. il metodo applicato comprende una fase diagnostica iniziale, intermedia e conclusiva con strumenti validati.
Art. 3 Assunzione dei costi
1L'assicurazione assume al massimo i costi di 30 sedute d’accertamento e di terapia di durata fino a 60 minuti per le terapie individuali e fino a 90 minuti per le terapie di gruppo. È fatto salvo l’articolo 3b.
Art. 3b, rubrica e cpv. 1 frase introduttiva
1 RS 832.112.31
2018–1863