Avamprogetto OPre

Consultazione 2019/52: Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102) e dell'ordinanza sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) · 3 pagine

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Ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (Ordinanza sulle prestazioni, OPre)

Modifica del …

Il Dipartimento federale dell’interno (DFI),

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I

L’ordinanza del 29 settembre 19951 sulle prestazioni è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1

1L’assicurazione assume i costi delle prestazioni di psicoterapia effettuate dal medico se queste soddisfano le seguenti condizioni:

a. l’efficacia del metodo applicato è dimostrata scientificamente;

b. il metodo applicato comprende una fase diagnostica iniziale, intermedia e conclusiva con strumenti validati.

Art. 3 Assunzione dei costi

1L'assicurazione assume al massimo i costi di 30 sedute d’accertamento e di terapia di durata fino a 60 minuti per le terapie individuali e fino a 90 minuti per le terapie di gruppo. È fatto salvo l’articolo 3b.

Art. 3b, rubrica e cpv. 1 frase introduttiva

1 RS 832.112.31

2018–1863