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Consultazione 2019/64: Iv.pa. 16.419 «Humbel. Concorrenza per i prodotti menzionati nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi» · 3 pagine

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Art. 38 primo periodo

Il Consiglio federale disciplina l’autorizzazione per i fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere c–f, i e m. …

Art. 44 cpv. 1

1I fornitori di prestazioni non possono esigere rimunerazioni superiori alle tariffe e ai prezzi stabiliti dalla convenzione o dall’autorità competente per prestazioni previste dalla presente legge (protezione tariffale).

Art. 45 cpv. 2

2Il capoverso 1 si applica per analogia se un assicuratore non garantisce a tutti i propri assicurati un’offerta appropriata e di alto livello qualitativo per tutti i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici.

Art. 52 cpv. 1 lett. a n. 3 e 3 primo periodo

1Sentite le competenti commissioni e conformemente ai principi di cui agli articoli 32 capoverso 1 e 43 capoverso 6:

a. il Dipartimento emana:

3. disposizioni sull’obbligo d’assunzione di mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici;

3Le analisi e i medicamenti possono essere fatturati al massimo secondo le tariffe e i prezzi ai sensi del capoverso 1. …

Art. 52b Contratti per la consegna di mezzi e apparecchi diagnostici e

terapeutici

1I prezzi determinanti per il calcolo della rimunerazione dei mezzi e degli apparecchi diagnostici e terapeutici sono stabiliti in contratti stipulati tra gli assicuratori e i centri di consegna. Occorre vegliare affinché i prezzi siano adeguatamente strutturati e calcolati secondo le regole dell’economia.

2I centri di consegna e gli assicuratori possono scegliere liberamente le parti contrattuali, sempre che in ogni Cantone sia garantita un’offerta appropriata e di alto livello qualitativo per tutti i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici. Sono fatte salve le disposizioni della legge del 6 ottobre 19954 sui cartelli.

Minoranza (Heim, Carobbio Guscetti, Feri Yvonne, Gysi, Graf Maya, Ruiz Rebecca, Schenker Silvia)

3L’assicuratore deve trasmettere a un organo designato dal governo cantonale un elenco dei centri di consegna con cui ha stipulato un contratto, nonché i rispettivi contratti.

4 RS 251