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Consultazione 2019/64: Iv.pa. 16.419 «Humbel. Concorrenza per i prodotti menzionati nell'elenco dei mezzi e degli apparecchi» · 3 pagine
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Art. 52c Informazione degli assicurati sulla consegna di mezzi e apparecchi
diagnostici e terapeutici
1Gli assicuratori mettono a disposizione degli assicurati un elenco con le seguenti indicazioni:
a. i centri di consegna di mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medicosanitarie;
b. i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici rimborsabili per ogni centro di consegna.
2Gli assicuratori pubblicano ogni modifica dell’elenco. Gli assicurati devono poter consultare in qualsiasi momento l’elenco aggiornato.
3Il centro di consegna che non è autorizzato a esercitare a carico dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie con riferimento all’assicuratore presso cui l’assicurato è affiliato deve comunicarlo all’interessato prima di consegnargli un mezzo o un apparecchio diagnostico o terapeutico.
Art. 52d Organo cantonale di controllo per la consegna di mezzi e apparecchi
diagnostici e terapeutici
1Se un assicurato o un centro di consegna constata che un assicuratore non garantisce un’offerta appropriata e di alto livello qualitativo per tutti i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici, può informarne un organo di controllo designato dal governo cantonale.
2L’assicuratore trasmette all’organo cantonale di controllo, su richiesta:
a. l’elenco dei centri di consegna autorizzati e dei mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici rimborsabili per ogni centro di consegna;
b. i contratti stipulati con i centri di consegna.
II
Disposizione transitoria della modifica del …
I centri di consegna di mezzi e apparecchi diagnostici e terapeutici autorizzati a esercitare a carico dell’assicurazione malattie all’entrata in vigore della modifica del [data] sono considerati autorizzati per tre anni, anche se non hanno stipulato un contratto ai sensi dell’articolo 52b. In tale periodo si applicano gli importi massimi di rimunerazione stabiliti nell’elenco dei mezzi e degli apparecchi, nella versione del [data].
III
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.