Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine

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Compendio

L’interoperabilità renderà possibile lo scambio d’informazioni tra i diversi sistemi d’informazione UE. Con un’unica interrogazione, le autorità di controllo delle frontiere, migratorie e di perseguimento penale potranno ottenere in futuro ampie

informazioni su una persona sottoposta a controllo. L’interoperabilità intende mi-

gliorare la sicurezza nello spazio Schengen, rendere più efficienti i controlli alle frontiere esterne e contribuire alla gestione della migrazione irregolare. Il presente

rapporto illustra le misure giuridiche necessarie ai fini del recepimento e della tra-

sposizione dei regolamenti UE sull’interoperabilità e fornisce una panoramica sulle ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni.

Situazione iniziale

Le autorità di controllo delle frontiere, migratorie e di perseguimento penale possono accedere a numerosi sistemi d’informazione dell’UE. Tuttavia, tali sistemi non sono connessi tra loro. Per ottenere informazioni su una persona, occorre pertanto interrogare separatamente ogni singolo sistema d’informazione. Ciò non consente di sfruttare le eventuali sinergie. Vi è pertanto il rischio che informazioni importanti possano essere ignorate. Con l’interoperabilità i sistemi d’informazione dell’UE sono collegati in modo tale da rendere più efficace ed efficiente l’utilizzo delle informazioni disponibili. In futuro sarà infatti possibile effettuare un’interrogazione simultanea di diversi sistemi d’informazione. L’interoperabilità consente in particolare di individuare i collegamenti tra i dati. Per contro, i diritti di accesso delle autorità ai singoli sistemi restano immutati.

Entrambi i regolamenti UE sull’interoperabilità sono stati notificati alla Svizzera il 21 maggio 2019 come sviluppi dell’acquis di Schengen. Con l’Accordo di associazione alla normativa di Schengen, la Svizzera si è impegnata a recepire tutti i nuovi sviluppi dell’acquis di Schengen. La Svizzera ha quindi due anni di tempo per creare le basi giuridiche per la trasposizione dei regolamenti UE sull’interoperabilità.

Contenuto del progetto

Con l’interoperabilità viene creato un portale di ricerca europeo che consente di consultare simultaneamente tutti i pertinenti sistemi d’informazione. L’interoperabilità permette inoltre il confronto automatizzato di dati biometrici di una persona, la raccolta all’interno di un archivio comune di dati personali e biometrici di cittadini di Paesi terzi e introduce nuove possibilità per risalire alla vera identità di persone che sono registrate in diversi sistemi d’informazioni sotto falsa identità o con identità multiple.

In Svizzera la trasposizione di entrambi i regolamenti UE richiede un adeguamento a livello di leggi federali e del relativo diritto d’esecuzione. Tale trasposizione comporta oneri supplementari in termini finanziari e di personale per la Confederazione e i Cantoni. I sistemi e i processi esistenti in Svizzera devono essere inoltre adeguati per poter sfruttare a pieno le possibilità offerte dall’interoperabilità. Al contempo sarà messo a disposizione uno strumento di ricerca nazionale allo scopo di migliorare l’interoperabilità tra i sistemi d’informazione nazionali e cantonali e di collegare questi ultimi al portale di ricerca europeo.