Rapporto esplicativo

Consultazione 2019/71: Decreto federale che approva e traspone i regolamenti (UE) 2019/817 e 2019/818 sull'interoperabilità (sviluppo dell'acquis di Schengen) · 64 pagine

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d’informazione visti (VIS), queste ultime non sono confrontate con le impronte registrate nel SIS. La persona in questione riceve il visto riuscendo così a entrare nuovamente nello spazio Schengen.

L’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE permetterà di confrontare in futuro in maniera automatizzata i dati di identità, dei documenti di viaggio o biometrici (impronte digitali e immagini del viso) e di identificare i criminali che utilizzano false identità. Tramite il portale comune di ricerca europeo (ESP) potranno così essere consultati simultaneamente tutti i sistemi d’informazione (nel caso in questione il SIS e il VIS) effettuando un’unica interrogazione.

Senza interoperabilità ciascun si- Grazie all’interoperabilità le autorità postema deve essere consultato separa- tranno consultare tutti i sistemi d’informatamente.4 zione tramite un’interrogazione.

L’interoperabilità significa dunque collegare i sistemi d’informazione dell’UE in modo tale da poter utilizzare le informazioni ivi contenute in modo più efficiente e mirato. Tramite un’unica interrogazione, le autorità che hanno accesso ai sistemi interessati potranno disporre di tutte le informazioni rilevanti ai fini dell’adempimento dei propri compiti riuscendo in tal modo ad avere un quadro completo di una persona in modo rapido ed efficiente. L’obiettivo è quello di permettere alle autorità di avere costantemente a disposizione tutte le informazioni essenziali affinché, come nel caso illustrato poc’anzi, non venga ad esempio rilasciato un visto a un criminale. A tal fine, l’UE ha approvato due regolamenti. Oltre alla creazione del portale ESP, con l’interoperabilità in futuro sarà possibile confrontare automaticamente anche i dati biometrici di una persona (impronte digitali e immagini del viso) con i dati registrati in altre banche dati. I dati d’identità e dei documenti di viaggio di cittadini di Stati terzi saranno inoltre registrati in una banca dati comune. Con entrambi i regolamenti UE sarà infine possibile rilevare con maggiore efficacia le identità multiple e le frodi di identità. Tramite l’interoperabilità non sono rilevati nuovi dati, bensì sono semplicemente

4 Per «ecc.» s’intendono i sistemi d’informazione e le banche dati alle quali la Svizzera non ha attualmente accesso, ma per i quali sta attualmente valutando un eventuale accesso (ECRIS- TCN) o ai quali auspica accedere (dati Europol e banche dati Interpol).