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Consultazione 2020/18: Modifica della legge sui lavoratori distaccati · 3 pagine

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Legge federale Avamprogetto concernente le misure collaterali per i lavoratori distaccati e il controllo dei salari minimi previsti nei contratti normali di lavoro (Legge sui lavoratori distaccati, LDist)

Modifica del [data]

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il messaggio del Consiglio federale del [data]1,

decreta:

I

La legge dell’8 ottobre 19992 sui lavoratori distaccati è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1bis

Se il Cantone in cui il datore di lavoro distacca i lavoratori prevede disposizioni sui salari minimi e se i lavoratori distaccati rientrano nel campo d’applicazione materiale e personale di queste disposizioni, il datore di lavoro deve garantire loro il salario minimo cantonale.

Art. 7 cpv. 1bis

Il rispetto dei salari minimi cantonali secondo l’articolo 2 capoverso 1bisè controllato dall’autorità competente del Cantone interessato. Al posto degli articoli 7 capoversi 1 lettera d e 2–5 nonché 7a, 9 e 11–13, si applicano le pertinenti disposizioni del diritto cantonale.

Art. 7b Inadempienza totale o parziale dei compiti esecutivi

1Se la Commissione tripartita non adempie o adempie in maniera parziale i compiti di osservazione secondo l’articolo 360b capoversi 3–5 CO3 o se un organo di

1FF 20XX ...

2 RS 823.20

3 RS 220 2016–......