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Consultazione 2020/18: Modifica della legge sui lavoratori distaccati · 3 pagine
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Legge sui lavoratori distaccati FF
controllo di cui all’articolo 7 capoverso 1 non adempie o adempie in maniera parziale i suoi compiti esecutivi previsti dalla presente legge e da una convenzione sulle prestazioni conclusa in virtù dell’articolo 7 capoverso 5 o dell’articolo 7a capoverso 3, la Confederazione riduce o sopprime l’indennità di cui all’articolo 7 capoverso 5 e, all’occorrenza, l’indennità di cui all’articolo 7a capoverso 3.
2Se l’inadempienza totale o parziale dei compiti esecutivi è constatata soltanto dopo il versamento dell’indennità, la Confederazione ne chiede la restituzione totale o parziale nonché un interesse annuo del cinque per cento dal giorno del versamento.
3Nei casi di rigore, la Confederazione può rinunciare in tutto o in parte alla riduzione, soppressione o restituzione dell’indennità.
II
Le legge del 17 giugno 20054 contro il lavoro nero è modificata come segue:
Inserire prima del titolo della sezione 11
Art. 16 Spese dei controlli
Tenore del vigente art. 16 senza rubrica
Art. 16a Inadempienza totale o parziale dei compiti esecutivi
1Se un organo cantonale di controllo non adempie o adempie in maniera parziale i suoi compiti esecutivi previsti dalla presente legge e da un’eventuale convenzione sulle prestazioni tra il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca e il Cantone, la Confederazione riduce o sopprime l’indennità di cui all’articolo 16 capoverso 2.
2Se l’inadempienza totale o parziale dei compiti esecutivi è constatata soltanto dopo il versamento dell’indennità, la Confederazione ne chiede la restituzione totale o parziale nonché un interesse annuo del cinque per cento dal giorno del versamento.
3Nei casi di rigore, la Confederazione può rinunciare in tutto o in parte alla riduzione, soppressione o restituzione dell’indennità.
III
1La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.