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Consultazione 2020/19: Modifiche di ordinanze concernenti il settore di competenza dell'UFE con entrata in vigore all'inizio del 2021 · 3 pagine
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Allegato 4.2 (art. 13)
Indicazione della classe di efficienza del carburante e di altre caratteristiche degli pneumatici
1 Campo d’applicazione
1.1 Il presente allegato si applica agli pneumatici di classe C1, C2 e C3 di cui
all’articolo 2 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2020/XXX3.
1.2 Non si applica agli pneumatici di cui all’articolo 2 paragrafo 3 del regola-
mento (UE) 2020/XXX.
1.3 Si applicano le definizioni di cui all’articolo 3 numero 1 del regolamento
(UE) 2020/XXX e all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 661/20094.
2 Indicazioni ed etichettatura
2.1 Chi importa in Svizzera pneumatici di cui al numero 1 è tenuto ad adempiere
gli obblighi di cui all’articolo 4 paragrafi 1–4, 6, 9 e 10 del regolamento (UE) 2020/XXX5.
2.2 Chi commercializza o cede pneumatici di cui al numero 1 è tenuto ad adem-
piere gli obblighi di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/XXX.
2.3 Chi, per un’automobile nuova, offre la possibilità di scegliere tra diversi tipi
di pneumatici di cui al numero 1 è tenuto ad adempiere gli obblighi di cui all’articolo 7 del regolamento (UE) 2020/XXX.
2.4 L’indicazione dei parametri degli pneumatici conformemente all’allegato I
del regolamento (UE) 2020/XXX e l’etichettatura, fatta eccezione per il contrassegno UE, devono essere conformi all’allegato II del regolamento (UE) 2020/XXX. Gli eventuali contrassegni UE già apposti in conformità alle norme UE possono essere mantenuti.
3 Procedura di valutazione della conformità
Le informazioni da fornire sui parametri dell’etichettatura degli pneumatici di cui al numero 1 sono determinate conformemente ai metodi di prova e di misurazione di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2020/XXX6.
3 Cfr. nota a piè pagina relativa all’art.13.
4 Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati, GU L 200 del 31.7.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 523/2012 della Commissione del 20 giugno 2012, GU L 160 del 21.6.2012, pag. 8.
5 Cfr. nota a piè pagina relativa all’art. 13.
6 Cfr. nota a piè pagina relativa all’art. 13..