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Consultazione 2020/23: Legge federale sul disciplinamento dell'attività degli intermediari assicurativi · 3 pagine
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Legge federale concernente la vigilanza sull’assicurazione sociale contro le malattie RU 2020
2Su richiesta degli assicuratori che rappresentano almeno il 66 per cento degli assicurati, il Consiglio federale può, per via di ordinanza, conferire carattere di obbligatorietà per tutti gli assicuratori nell’ambito dell’assicurazione sociale contro le malattie al disciplinamento dei punti di cui al capoverso 1 lettere c–f contenuti in un accordo di cui al capoverso 1; il disciplinamento dev’essere conforme alla legislazione e l’importo dell’indennizzo di cui al capoverso 1 lettera e dev’essere stabilito secondo le regole dell’economia.
3Il Consiglio federale stabilisce nell’ordinanza di cui al capoverso 2 le infrazioni a un disciplinamento obbligatorio e le comminatorie della pena prevista all’articolo 54 capoversi 3 lettera h e 4 che le accompagnano.
Art. 38a Provvedimenti in caso di mancato rispetto del disciplinamento
dell’attività degli intermediari assicurativi
Se un assicuratore non rispetta un disciplinamento obbligatorio in virtù dell’articolo 19a capoverso 2, l’autorità di vigilanza può adottare i seguenti provvedimenti al massimo per un anno:
a. vietargli di indennizzare gli intermediari ai quali non è legato da un contratto di lavoro;
b. ordinare una limitazione delle spese per l’acquisizione di nuovi assicurati.
Art. 54 cpv. 3 lett. h e 4
3È punito con la multa sino a 100 000 franchi chiunque, intenzionalmente:
h. commette un’infrazione di cui all’articolo 19a capoverso 3.
4Chi ha agito per negligenza nei casi di cui al capoverso 3 lettere b–f ed h è punito con la multa sino a 20 000 franchi.
2. Legge del 17 dicembre 20043 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione
Art. 31a Disciplinamento dell’attività degli intermediari assicurativi nel
settore dell’assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie
1Le imprese d’assicurazione possono concludere un accordo che disciplini, nel settore dell’assicurazione complementare a quella sociale contro le malattie:
a. la pubblicità telefonica;
b. la rinuncia alle prestazioni dei call center;
c. il divieto di pubblicità telefonica rivolta alle persone che non sono mai state assicurate presso di loro o che non lo sono più da un certo tempo;