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Consultazione 2020/27: Revisione dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (art. 8a) · 3 pagine

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Ordinanza sull’approvvigionamento elettrico (OAEl)

Modifica del …

Il Consiglio federale svizzero

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I

L’ordinanza del 14 marzo 20081 sull’approvvigionamento elettrico è modificata come segue:

Art. 8a cpv. 1 lett. a n. 2 e 3 e lett. c cpv. 1bisnonché cpv. 2 lett. c

1Per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio. Tali sistemi sono costituiti dai seguenti elementi:

a. un contatore di elettricità elettronico installato presso il consumatore finale, l’impianto di produzione o l’impianto di stoccaggio che:

2. Concerne soltanto il testo francese.

3. dispone di interfacce, segnatamente una riservata alla comunicazione bidirezionale con un sistema di trattamento dei dati e un’altra che consenta al consumatore finale, al produttore o al gestore dell’impianto di stoccaggio interessato perlomeno di consultare i propri dati di misurazione al momento del rilevamento, compresi i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti, e di poterli scaricare in qualsiasi momento in un formato di dati usuale a livello internazionale, e

c. un sistema di trattamento dei dati che consenta anche ai consumatori finali, ai produttori o ai gestori di impianti di stoccaggio di consultare i propri dati di misurazione e di scaricarli almeno una volta al giorno in un formato di dati usuale a livello internazionale.

1bisI costi per la consultazione e lo scaricamento dei propri dati di misurazione non devono essere addebitati singolarmente.

2L’interazione fra gli elementi di tali sistemi di misurazione intelligenti permette di:

1 RS 734.71

2020–......