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Consultazione 2020/27: Revisione dell'ordinanza sull'approvvigionamento elettrico (art. 8a) · 3 pagine

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c. fornire al consumatore finale, al produttore o al gestore dell’impianto di stoccaggio interessato, in caso di consultazione, una rappresentazione comprensibile dei propri dati di misurazione, compresi i profili di carico;

Art. 31j

Abrogato

Titolo dopo l’art. 31k

Sezione 4c: Disposizioni transitorie della modifica del …

Art. 31l

1Il gestore di rete può utilizzare e far rientrare nell’80 per cento di cui all’articolo 31e capoverso 1, sino alla fine della loro funzionalità, i sistemi di misurazione che comportano sistemi di misurazione elettronici con misurazione del profilo di carico dell’energia attiva, un sistema di comunicazione con trasmissione automatizzata di dati e un sistema di trattamento dei dati ma che non soddisfano ancora i requisiti di cui agli articoli 8a e 8b, se

a. sono stati installati prima del 1°gennaio 2018; o

b. il loro acquisto è stato avviato prima del 1° gennaio 2019.

2Fintanto che non è possibile disporre di sistemi di misurazione conformi ai requisiti previsti dagli articoli 8a e 8b, il gestore di rete può utilizzare, se necessario, sistemi di misurazione di cui al capoverso 1 e farli rientrare nell’80 per cento di cui all’articolo 31e capoverso 1 sino alla fine della loro funzionalità.

3I costi dei dispositivi di misurazione che non soddisfano i requisiti previsti dagli articoli 8a e 8b ma che possono essere impiegati conformemente ai capoversi 1 e 2 e all’articolo 31e capoverso 1 secondo periodo rimangono computabili.

4Per l’impiego di sistemi di misurazione intelligenti negli impianti di stoccaggio si applicano per analogia le norme dell’articolo 31e sull’introduzione di sistemi di misurazione intelligenti.

5Per l’impiego di sistemi di controllo e regolazione intelligenti negli impianti di produzione e negli impianti di stoccaggio si applicano per analogia le norme dell’articolo 31f’.

6Fintanto che un sistema di misurazione intelligente non supporta dal punto di vista tecnico la possibilità di consultare i propri dati di misurazione e di scaricarli in un formato di dati usuale a livello internazionale, come prescritto nell’articolo 8a capoverso 1 lettere a numero 3 e c, il sistema di misurazione deve essere riequipaggiato immediatamente, al più tardi entro il 1 aprile 2021. Sono fatte salve le deroghe di cui ai capoversi 1 e 2.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2021.