Progetto
Consultazione 2020/29: Iniziativa cantonale 17.304 «Strade più sicure subito!» · 2 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 2Fedlex · Progetto
per il rilascio dell’approvazione del tipo del veicolo oppure, in caso di veicoli senza approvazione del tipo, per il primo esame del veicolo.
2Dal momento in cui un sistema di assistenza diventa obbligatorio per la prima volta per il rilascio dell’approvazione del tipo, i veicoli di cui al capoverso 1 per i quali tale sistema di assistenza non era obbligatorio al momento dell’approvazione del tipo o del primo esame possono continuare a circolare per cinque anni senza tale sistema di assistenza sulle strade di transito di cui al capoverso 1.
3Per i trasporti attraverso le Alpi non transfrontalieri particolarmente importanti per l’economia della Svizzera meridionale o del Vallese, nonché per i viaggi a vuoto direttamente correlati a tali trasporti, il Consiglio federale può prevedere un termine più lungo.
4Il Consiglio federale, dopo aver sentito i Cantoni interessati, può estendere l’obbligo di equipaggiamento di cui ai capoversi 1 e 2 ad altre tratte per motivi di sicurezza.
5Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo di equipaggiamento conformemente ai capoversi 1 e 2 per determinati veicoli di cui al capoverso 1.
II
1La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.