Avamprogetto OAMal
Consultazione 2020/33: Modifica dell'Ordinanza sull'assicurazione malattia (OAMal) e dell'Ordinanza sulle prestazioni (OPre); Autorizzazione dei podologi come fornitori di prestazioni nel quadro dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS); contributo ai costi ospedalieri · 3 pagine
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b. un’attività pratica di due anni effettuata:
1. presso un podologo autorizzato conformemente alla presente ordinanza,
2. in un’organizzazione di podologia autorizzata conformemente alla presente ordinanza, oppure
3. in un ospedale, presso un’organizzazione di cure o d’aiuto a domicilio o in una casa di cura sotto la direzione di un podologo che adempie le condizioni d’autorizzazione stabilite nella presente ordinanza.
Art. 52d Organizzazioni di podologia
Le organizzazioni di podologia sono autorizzate se:
a. sono riconosciute secondo la legislazione del Cantone in cui esercitano;
b. hanno definito il loro campo d’attività quanto al territorio, all’orario, al tipo di cure e di pazienti;
c. le loro prestazioni sono fornite da persone che adempiono le condizioni di cui all’articolo 50c;
d. dispongono delle attrezzature corrispondenti al loro campo di attività.
Art. 104 cpv. 1bis
1bis Il contributo non è dovuto:
a. per il giorno di dimissione;
b. per i giorni di congedo con una durata d’assenza di almeno 24 ore.
II
Disposizione transitoria della modifica del ...
Per valutare il rispetto del requisito di avere svolto due anni di attività pratica di cui all’articolo 50c lettera b, ai podologi che svolgono attività pratica al momento dell’entrata in vigore della modifica del (data) è riconosciuta ogni attività pratica svolta prima dell’entrata in vigore della modifica e due anni dopo la stessa, anche se non adempie le condizioni di cui all’articolo 50c lettera b numeri 1-3.
III
La presente ordinanza entra in vigore il ....