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Consultazione 2020/39: Modifica dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione e ordinanza sui sistemi d'informazione AD · 33 pagine

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Art. 13 Contenuto

Per l’osservazione del mercato del lavoro, il sistema d’informazione per l’analisi dei dati del mercato secondo l’articolo 83 capoverso 1bislettera c LADI contiene dati su:

a. le persone fisiche in cerca d’impiego ai sensi dell’articolo 24 segg. LC;

b. le persone fisiche e giuridiche assicurate ai sensi della LADI;

c. i posti vacanti registrati;

d. i provvedimenti inerenti al mercato del lavoro;

e. le prestazioni versate conformemente alla LADI a persone fisiche e giuridiche.

Art. 14 Raccolta dei dati

L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione riprende i dati:

a. dal sistema d’informazione per il pagamento delle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione;

b. dal sistema d’informazione per il collocamento pubblico;

c. dalle rilevazioni statistiche e dai registri dell’Ufficio federale di statistica;

d. dalla piattaforma del servizio pubblico di collocamento.

Art. 15 Comunicazione dei dati per la ricerca

1I dati messi a disposizione per la ricerca provengono dal sistema d’informazione per l’analisi dei dati del mercato del lavoro. Sono possibili eccezioni.

2Possono essere comunicati dati personali specifici ad altre istituzioni che svolgono attività di ricerca se la comunicazione avviene una sola volta e se le persone interessate hanno dato il loro consenso scritto. Il consenso delle persone interessate non è necessario qualora i dati siano usati a fini puramente statistici o resi completamente anonimi e se la comunicazione è giustificata da un interesse preponderante.

Art. 16 Raggruppamento dei dati

L’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione provvede al raggruppamento adeguato dei dati all’interno del sistema d’informazione per l’analisi dei dati del mercato del lavoro.

Sezione 5: Piattaforma di accesso ai servizi online secondo l’articolo 83 capoverso 1bis lettera d LADI

Art. 17 Scopo