Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

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2Se si commercializzano singolarmente, l’etichetta ufficiale va apposta sulle piante o parti di piante commercializzate come materiale di moltiplicazione o piante.

3Il colore dell’etichetta è:

a. bianco con una striscia diagonale viola per il materiale di prebase;

b. bianco per il materiale di base;

c. blu per il materiale certificato;

d. marrone per il materiale oggetto di una deroga autorizzata ai sensi dell’articolo 31 capoverso 4 lettera a;

e. arancione per il materiale di varietà sperimentali.

4Se un imballaggio contiene materiale di origine diversa ai sensi dell’articolo 27 capoverso 3, il produttore può redigere un documento d’accompagnamento ufficiale conforme ai requisiti di cui all’allegato 5 per integrare l’etichetta.

Art. 36 Contrassegno del materiale CAC

1Il materiale CAC va contrassegnato da un documento redatto dal produttore che non sia simile all’etichetta o al documento d’accompagnamento di cui all’articolo 35.

2Il colore del documento di cui al capoverso 1 è giallo se viene apposto sul materiale CAC.

3Il documento redatto dal produttore deve contenere almeno le informazioni di cui all’allegato 5.

4Il materiale CAC non può essere contrassegnato con l’indicazione di un clone.

Capitolo 2: Disposizioni finali

Art. 37 Esecuzione

L’UFAG esegue la presente ordinanza.

Art. 38 Abrogazione di un atto normativo

L’ordinanza del DEFR dell’11 giugno 199913 concernente la produzione e la commercializzazione del materiale di moltiplicazione e delle piante di specie da frutto certificati (s.l.) è abrogata.

Art. 39 Modifica di un atto normativo

L’ordinanza del 28 ottobre 201514 concernente la conservazione e l’uso sostenibile delle risorse fitogenetiche per l’alimentazione e l’agricoltura è modificata come segue:

13 RS 916.151.2