Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

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b. è stata presentata una domanda di ammissione in un registro delle varietà di uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 3 paragrafo 1 della direttiva di esecuzione 2014/97/UE11.

2L’UFAG può determinare la quantità massima di materiale di moltiplicazione e piante che possono essere commercializzati per ogni varietà sperimentale.

Art. 33 Varietà di nicchia

1Con l’autorizzazione dell’UFAG il materiale di moltiplicazione e le piante di una varietà di nicchia possono essere commercializzati senza che la varietà sia stata ammessa in un elenco ufficiale e senza che il materiale di moltiplicazione e le piante siano stati certificati (s.l.) o riconosciuti come materiale CAC, sempreché gli stessi siano commercializzati con un’etichetta non ufficiale, di un colore diverso da quelli menzionati agli articoli 35 e 36, e sulla quale figuri la menzione «varietà di nicchia autorizzata, materiale di moltiplicazione e piante non certificati».

2Ai fini della protezione delle persone, degli animali e dell’ambiente, l’UFAG può subordinare l’autorizzazione alla necessaria documentazione probatoria e stabilire condizioni.

3L’UFAG può determinare la quantità massima commerciabile di materiale di moltiplicazione e piante per ogni varietà di nicchia. Esso stabilisce se occorre presentare un campione di riferimento.

4L’UFAG può revocare l’autorizzazione se la varietà produce effetti collaterali inaccettabili sulle persone, sugli animali o sull’ambiente.

Art. 34 Importazione di materiale prodotto all’estero

1Il materiale di moltiplicazione e le piante di varietà ai sensi dell’articolo 31 capoverso 1 lettera b possono essere importati se è riconosciuta l’equivalenza delle esigenze del Paese di origine con quelle definite nella presente ordinanza conformemente all’articolo 15 capoversi 1 e 2 dell’ordinanza del 7 dicembre 199812 sul materiale di moltiplicazione.

2Se non è riconosciuta l’equivalenza delle esigenze del Paese di origine, l’importazione in Svizzera di materiale di moltiplicazione e piante è possibile soltanto con l’autorizzazione dell’UFAG.

Art. 35 Etichetta e documento d’accompagnamento

1Gli imballaggi di cui all’articolo 29 devono essere muniti, all’esterno, di un’etichetta ufficiale conforme ai requisiti di cui all’allegato 5.

11Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante mo-

dalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato 6 appendice 1 dell’accordo agricolo

(RS 0.916.026.81)

12 RS 916.151