Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

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di prebase risulta indenne dagli organismi nocivi menzionati nell'allegato 3 numero 10 per quanto concerne il genere o la specie pertinente; e

b. all'atto dell'ispezione visiva nonché della campionatura e delle analisi che si svolgono in un determinato periodo di tempo fissato dall’UFAG, tenendo conto della biologia degli organismi nocivi rilevanti per il genere o la specie pertinente, la candidata pianta madre di materiale di prebase risulta indenne dagli organismi nocivi menzionati nell'allegato 3 numero 11 per quanto concerne il genere o la specie pertinente.

2In deroga al capoverso 1 lettera b, laddove una candidata pianta madre di materiale di prebase sia un semenzale, l'ispezione visiva, la campionatura e l'analisi sono richieste solo in relazione ai virus, ai viroidi o alle malattie da agenti virus-simili trasmessi dal polline e menzionati nell'allegato 3 numero 11 per quanto concerne il genere o la specie pertinente, purché un'ispezione ufficiale abbia confermato che il semenzale in questione è stato ottenuto da semi di una pianta indenne dai sintomi causati da tali virus, viroidi e malattie da agenti virus-simili.

3Le esigenze di cui ai capoversi 1 e 2 si applicano anche per la registrazione di una pianta madre di materiale di prebase ottenuta mediante rinnovo.

4L’osservanza delle disposizioni di cui ai capoversi 1-3 viene verificata da un controllore riconosciuto dall’UFAG in base ai risultati delle analisi, alle registrazioni e ai metodi del produttore.

5Il metodo di analisi per i virus, i viroidi, le malattie da agenti virus-simili e i fitoplasmi, applicato alle candidate piante madri, è un saggio biologico sulle piante indicatrici.

Art. 26 Moltiplicazione di piante madri di materiale di base

1Le piante madri di materiale di base possono essere moltiplicate per più generazioni per raggiungere il numero di piante madri di materiale di base necessario.

2Le piante madri di materiale di base devono essere moltiplicate conformemente all’articolo 24. Il numero massimo consentito di generazioni e la durata di vita massima consentita delle piante madri di materiale di base corrispondono a quelli stabiliti nell'allegato 3 numero 9.2 per quanto concerne il genere o la specie pertinente.

3Tutte le generazioni tranne la prima possono derivare da qualsiasi generazione precedente.

4Il materiale di moltiplicazione di generazioni diverse deve essere tenuto separatamente.

Art. 27 Partite di materiale

1Al momento della produzione, del raccolto e dell’immagazzinamento, il materiale di moltiplicazione e le piante sono tenuti in partite separate e contrassegnate.

2Una partita può contenere solo materiale di moltiplicazione o piante della medesima origine, categoria e varietà, eventualmente dello stesso clone. Se nel caso dei portainnesti il materiale di moltiplicazione non appartiene ad alcuna varietà, la parti-