Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine
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ta può contenere soltanto materiale della stessa specie o dello stesso ibrido interspecifico.
3Qualora materiale di moltiplicazione o piante di origine diversa siano riuniti o mescolati in fase d’imballaggio, immagazzinamento, trasporto o consegna, il produttore segna in un registro la composizione della partita e l’origine delle sue varie componenti.
Art. 28 Certificazione (s.l.) del materiale di moltiplicazione e delle piante
1Una partita di materiale è certificata (s.l.) dall’UFAG se:
a. la coltura di moltiplicazione è registrata dall’UFAG;
b. le piante madri e il materiale di moltiplicazione adempiono i requisiti sanitari di cui all’allegato 3; e
c. adempie i requisiti di qualità di cui all’allegato 3.
2L’osservanza delle disposizioni ai sensi del capoverso 1 viene verificata da un controllore riconosciuto dall’UFAG e, se del caso, dal produttore.
3In caso di rifiuto della certificazione (s.l.), il produttore può presentare un’opposizione scritta all’UFAG entro tre giorni feriali dalla comunicazione. L’UFAG è tenuto a eseguire una controperizia entro quattro giorni feriali dalla data di ricezione dell’opposizione. Durante questo periodo non possono essere apportate modifiche allo stato della coltura di moltiplicazione.
Art. 29 Imballaggio, chiusura ed etichettatura
1Le partite di materiale certificate (s.l.) vengono imballate, chiuse e contrassegnate con un’etichetta ufficiale da una persona autorizzata sotto la responsabilità del produttore.
2Le piante o parti di piante di una partita di materiale ai sensi del capoverso 1 sono imballate in mazzi o in colli e contenitori conformemente all’allegato 4.
3Gli imballaggi ai sensi del capoverso 2 sono chiusi mediante un sistema di chiusura non riutilizzabile e che sia impossibile aprire senza danneggiarlo. Gli imballaggi chiusi sono contrassegnati in modo che sia impossibile aprirli senza danneggiare l’etichetta ufficiale. Quest’ultima dev’essere incollata sull’imballaggio oppure integrata nel sistema di chiusura in modo che non venga lacerata.
Art. 30 Riconoscimento di persone
1Le domande di riconoscimento di persone che svolgono i compiti previsti negli articoli 23, 25, 28 e 29 devono essere inoltrate all’UFAG, il quale accorda il riconoscimento.
2Vengono riconosciute le persone dotate di conoscenze tecniche di base nel settore delle sementi e delle piante e che hanno seguito un corso di formazione dell’UFAG.
3Le persone riconosciute sono tenute a partecipare ai corsi di perfezionamento organizzati dall’UFAG e a seguire le istruzioni di quest’ultimo nell’esercizio della loro funzione.