Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

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Allegato 3 (art. 812, 19, 21, 2326, 28)

Requisiti relativi alle colture di moltiplicazione

1 Identità e purezza varietali nonché stato colturale

1.1 La coltura deve presentare identità e purezza varietali e, se del caso, corri-

spondere al clone.

1.2 Lo stato colturale della superficie di moltiplicazione e lo stadio di sviluppo

della coltura devono consentire controlli sufficienti dell’identità e della purezza varietali e, se del caso, del clone, nonché dello stato sanitario della coltura.

1.3 L’identità varietale è determinata attraverso l’osservazione dell’espressione

delle caratteristiche della varietà sulla pianta madre o sulla coltura di moltiplicazione. Tale osservazione è basata su uno dei seguenti elementi:

a. la descrizione ufficiale per le varietà ammesse nell’elenco delle varietà da frutto o in un registro delle varietà di uno Stato membro dell’Unione europea;

b. la descrizione che accompagna la domanda per le varietà oggetto di una domanda di ammissione nell’elenco delle varietà da frutto o di una domanda di registrazione in uno Stato membro dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 5 capoverso 1 della direttiva di esecuzione 2014/97/UE16;

c. la descrizione ufficialmente riconosciuta se la varietà oggetto di detta descrizione è iscritta in un registro nazionale delle varietà.

1.4 Laddove si applichi il numero 1.3 lettera b, la registrazione della pianta ma-

dre di materiale di prebase o del materiale di prebase è possibile se è disponibile un rapporto dell’organismo d’esame ufficiale attestante che la rispettiva varietà è distinguibile, omogenea e stabile. In attesa della registrazione della varietà, la pianta madre in questione e il materiale prodotto a partire dalla stessa possono tuttavia essere utilizzati solo per la produzione di materiale di base o di materiale certificato e non possono essere commercializzati come materiale di prebase, materiale di base o materiale certificato.

1.5 Qualora la determinazione della corrispondenza alla descrizione della varietà

sia possibile soltanto sulla scorta delle caratteristiche di una pianta fruttificante, l'osservazione dell'espressione delle caratteristiche della varietà è effettuata sui frutti di una pianta fruttificante moltiplicata a partire dalla pianta

16Direttiva di esecuzione 2014/97/UE della Commissione, del 15 ottobre 2014, recante mo-

dalità di esecuzione della direttiva 2008/90/CE del Consiglio per quanto riguarda la registrazione dei fornitori e delle varietà e l'elenco comune delle varietà, nella versione vincolante per la Svizzera secondo l’allegato 6 appendice 1 dell’accordo agricolo

(RS 0.916.026.81)