Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

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12. Ordinanza concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (Ordinanza sui prodotti fitosanitari, OPF), RS 916.161

12.1 Situazione iniziale

L'UFAG può fissare il livello minimo di purezza del principio attivo nonché il tenore massimo di certe impurezze e la loro natura ai sensi dell'articolo 5 capoverso 2 OPF (RS 916.161). La purezza minima e i tenori massimi di impurezze nei principi attivi sono fissati nel diritto europeo. Al fine di assicurare che le specifiche dell'UE relative ai principi attivi siano applicabili in Svizzera, si propone di introdurre nell'OPF un rimando al diritto europeo.

Nel 2006 è stata introdotta una procedura di rivalutazione dei principi attivi ritirati dal mercato nell’UE, che è descritta agli articoli 9 e 10 OPF. A oggi sono stati ritirati dal mercato tutti i 160 principi attivi sottoposti a tale procedura. La consultazione preventiva delle cerchie interessate fa sì che il processo di revoca dell’autorizzazione duri almeno un anno. Per questo motivo i principi attivi non sono ritirati contemporaneamente dal mercato nell’UE e in Svizzera. Si propone perciò di semplificare tale procedura.

Ai sensi del diritto vigente, il tenore di composti organici volatili (COV) deve essere indicato sull'imballaggio dei prodotti fitosanitari di importazione parallela precedentemente alla loro prima fornitura a terzi. Il tenore di COV è importante all'atto dell'importazione dei prodotti, in vista della riscossione della tassa d'incentivazione sui COV che si basa sull'articolo 35a capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell'ambiente (LPAmb; RS 814.01). Detta informazione non è pertinente all'atto della fornitura a terzi. Inoltre, il servizio di omologazione non è a conoscenza del tenore e non può verificarlo. L'obbligo di indicare il suddetto tenore sull'etichetta può essere abrogato.

L'articolo 64 OPF, che fissa le disposizioni relative alla fornitura dei prodotti fitosanitari, fa riferimento all'allegato 5 dell'ordinanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11). Onde facilitare l'esecuzione da parte dei Cantoni, si propone di riprendere la stessa formulazione dell'articolo 43 dell'ordinanza sui biocidi (OBioc; RS 813.12).

Nel 2019, l’UFAG ha pubblicato l’elenco dei prodotti fitosanitari autorizzati ad uso non professionale. Siccome non è prevista alcuna regolamentazione della fornitura dei prodotti che non sono autorizzati per questo scopo e che non sono destinati a professionisti, è necessario ovviare a questa situazione.

12.2 Sintesi delle principali modifiche

Occorre garantire che le specifiche europee relative al livello minimo di purezza dei principi attivi e ai tenori massimi di impurezze siano applicabili in Svizzera.

La procedura di revoca dell’autorizzazione di principi attivi già ritirati dal mercato nell’UE viene semplificata. I termini per l’esaurimento delle scorte e per l’utilizzo dei prodotti sono identici a quelli fissati nell’UE.

L'indicazione del tenore di COV sull'etichetta dei prodotti fitosanitari non è pertinente all'atto della fornitura a terzi. Si propone pertanto di abrogare questa disposizione.

La formulazione dell'articolo 64 capoverso 3 OPF relativa alla fornitura dei prodotti fitosanitari viene adattata al fine di armonizzare la normativa con quella dei biocidi. Il nuovo capoverso 4 dell’articolo 64 vieta la fornitura a utilizzatori non professionisti di prodotti che non sono stati autorizzati per uso non professionale.

12.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 5 capoverso 2bis

Viene introdotto un capoverso nel quale figura un rimando statico alle specifiche dei principi attivi fissate dall'UE. Il livello minimo di purezza e i tenori massimi di certe impurezze dei principi attivi fissati nelle disposizioni dell’UE si applicano anche ai prodotti commercializzati in Svizzera.