Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine
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11 Ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (Ordinanza sul materiale di moltiplicazione), RS 916.151
11.1 Situazione iniziale
L’ordinanza sul materiale di moltiplicazione disciplina i requisiti che deve soddisfare il materiale vegetale di moltiplicazione, affinché possa essere utilizzato a titolo professionale nell’agricoltura. Si applica alle sementi e al materiale vegetale delle principali colture agricole e al materiale vegetativo di moltiplicazione delle colture speciali frutta e vite.
Il DEFR determina per quali generi e specie è allestito un catalogo delle varietà. Il genere, in quanto unità superiore non chiusa, è sempre costituito da varie specie. La varietà è la categoria subordinata alla specie, a cui si rifanno tutte le esigenze di identità del materiale vegetale di moltiplicazione. Alla varietà sarebbe subordinato soltanto il «clone», che è identico alla pianta da cui deriva.
L’UFAG allestisce il catalogo delle varietà per i vari generi e specie ed esegue la certificazione del materiale vegetale di moltiplicazione secondo le prescrizioni del DEFR.
L’obiettivo del diritto sul materiale di moltiplicazione è assicurare l’identità, la salute e la qualità delle sementi e del materiale vegetale commercializzati a fini agricoli, che quali mezzi di produzione rappresentano il punto di partenza della catena del valore delle derrate alimentari.
L’ordinanza sul materiale di moltiplicazione del 1998 e le disposizioni emanate in base ad essa si fondano sul principio dell’equivalenza con le relative disposizioni dell’UE. Questo principio riveste grande importanza ai fini di assicurare una moltiplicazione transfrontaliera delle varietà e un commercio di sementi e di materiale vegetale transfrontaliero privo di ostacoli. L’allegato 6 dell’accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (Accordo agricolo) contiene le disposizioni che sanciscono l’equivalenza delle legislazioni.
11.2 Sintesi delle principali modifiche
Viene introdotta una disposizione fondamentale (norma di delega) a sopporto:
(i) del vigente articolo 6 dell’ordinanza del DEFR del 7 dicembre 1998 sulle sementi e i tuberisemi, RS 916.151.1; e
(ii) di tutte le disposizioni proposte nel pacchetto di ordinanze agricole 2020 con la revisione dell’ordinanza del DEFR dell’11 giugno 1999 sulle piante da frutto, RS 916.151.2 relative ai portainnesti che non appartengono ad alcuna varietà.
11.3 Commento ai singoli articoli
Articolo 11 capoverso 1ter
Può essere certificato (s.l.) solo il materiale di una varietà ammessa in un catalogo delle varietà o in un elenco delle varietà. Il DEFR disciplina la procedura di certificazione del materiale. È altresì previsto che il DEFR possa certificare un determinato materiale che non appartiene a una varietà e corrisponde soltanto alla specie. Grazie alla certificazione, il materiale il cui aspetto varietale non è necessario per la sua identificazione, com’è il caso per determinati portainnesti di piantimi di alberi da frutta, può essere destinato a un utilizzo a titolo professionale nell’agricoltura.
Articolo 14 capoverso 1ter
Può essere commercializzato solo il materiale di una varietà ammessa in un catalogo delle varietà o in un elenco delle varietà. Visto che il DEFR può certificare un determinato materiale che non appartiene a una varietà, può prevederne anche la commercializzazione. Ciò comprende anche il materiale non certificato (s.l.) ai sensi dell’articolo 10 capoverso 1, in particolare le sementi commerciali definite semplicemente come semente relativa alla specie all’articolo 6 dell’ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme.