Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine
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Ordinanza concernente la produzione e la commercializzazione del materiale vegetale di moltiplicazione (ordinanza sul materiale di moltiplicazione)
Articolo 15 capoverso 3bis
In Svizzera può essere importato solo materiale di una varietà ammessa in un catalogo delle varietà o in un elenco delle varietà. Analogamente alla commercializzazione, ora il DEFR può prevedere l’importazione di un determinato materiale che non appartiene a una varietà.
11.4 Risultati della consultazione
11.5 Ripercussioni
11.5.1 Confederazione
La modifica consente di eseguire disposizioni relative ai portainnesti che non appartengono a una varietà ai sensi dell’ordinanza del DEFR sulle piante da frutto garantendo quindi l’equivalenza con le disposizioni dell’UE. La modifica, inoltre, tiene conto delle attuali disposizioni dell’ordinanza del DEFR sulle sementi e i tuberi-seme concernenti le sementi commerciali garantendo così la coerenza con il diritto sul materiale di moltiplicazione.
Le modifiche non comportano un maggior fabbisogno di risorse personali e finanziarie.
11.5.2 Cantoni
Nessuna ripercussione.
11.5.3 Economia
Le disposizioni non determinano ostacoli tecnici al commercio. Ampliano il concetto tecnico del diritto sul materiale di moltiplicazione, creando le adeguate possibilità dal profilo economico previste dalle disposizioni in merito presenti nelle relative ordinanze del DEFR.
11.6 Rapporto con il diritto internazionale
La modifica è fondamentale a supporto delle normative equivalenti alle disposizioni dell’UE relative alla categoria «sementi commerciali» di piante foraggere, oleaginose e da fibra nonché della normativa sul materiale di moltiplicazione «portainnesti che non appartengono ad alcuna varietà» di piante da frutta e vite.
11.7 Entrata in vigore
Le modifiche entrano in vigore il 1° gennaio 2021.
11.8 Basi legali
Articoli 148a capoverso 3, 159a, 160 capoversi 1 – 5, 161, 162, 164 e 177 della legge federale del 29 aprile 1998 sull’agricoltura (LAgr), articolo 17 della legge del 21 marzo 20033 sull’ingegneria genetica (LIG).
A seguito della modifica, il DEFR dispone di una base nel quadro delle ordinanze dipartimentali che gli consente, in casi specifici, di derogare dal principio che tutto il materiale di moltiplicazione deve appartenere a una varietà. Non incide, invece, sulla situazione legale degli attori interessati dalla normativa (produttori, agricoltori e costitutori), ma garantisce che il legislatore tenga conto di determinati aspetti nell’interesse di tutte le parti coinvolte.