Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

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Ordinanza sugli alimenti per animali

13.5 Ripercussioni

13.5.1 Confederazione

Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sulla Confederazione. La delega di competenza all'UFAG per l'adeguamento (degli allegati) alle norme dell'UE esisteva già. Non era applicabile a causa dell'impossibilità per l'UFAG di stabilire termini transitori, poiché questi erano disciplinati nell'ordinanza e non negli allegati. Questa modifica dell'ordinanza risolve il problema, senza che ciò comporti modifiche materiali.

13.5.2 Cantoni

Le modifiche non hanno alcuna ripercussione.

13.5.3 Economia

Le modifiche proposte consentono all'economia di applicare in tempi più rapidi le norme dell'UE, agevolando così il commercio tra la Svizzera e l'UE.

13.6 Rapporto con il diritto internazionale

La delega di competenza all'UFAG per il rapido recepimento delle nuove disposizioni dell'UE di portata limitata agevola l'applicazione dell'allegato 5 dell'Accordo tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81), consentendo un aggiornamento più rapido ai nuovi sviluppi della normativa sugli alimenti per animali nell'UE.

13.7 Basi legali

Gli articoli 159a, 160, 177 e 181 capoverso 1bis LAgr costituiscono la base legale.