Rapporto esplicativo
Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine
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14 Ordinanza concernente i supplementi e la registrazione dei dati nel settore lattiero (Or dinanza sul sostegno del prezzo del latte, OSL), RS 916.350.2
14.1 Situazione iniziale
Dal 1° giugno 2007 il commercio di formaggio tra la Svizzera e l’UE è esente da dazi. Per gli altri latticini vi è ancora una protezione doganale talvolta elevata. La Confederazione compensa i diversi livelli di protezione doganale all’interno del Paese mediante il supplemento per il latte trasformato in formaggio in virtù dell’articolo 38 della legge del 29 aprile 19981 sull’agricoltura (LAgr). Inoltre, con il supplemento per foraggiamento senza insilati di cui all’articolo 39 LAgr, sostiene la produzione di specialità casearie a base di latte crudo. Attualmente entrambi i supplementi sono versati alle aziende di trasformazione del latte che, in virtù dell’articolo 6 dell’ordinanza del 25 giugno 20082 sul sostegno del
prezzo del latte (OSL), sono tenute a trasmetterli entro il termine di un mese ai produttori dai quali hanno acquistato il latte trasformato in formaggio.
Una decina di anni fa un valorizzatore per vari mesi non ha adempiuto il suo obbligo di trasmettere i supplementi entro il termine di un mese ai produttori. Alcuni di essi hanno portato il caso fino al Tribunale federale che, nella sentenza del 4 dicembre 20183, ha decretato che i ricorrenti (produttori di latte) per il periodo in questione hanno un diritto di adempimento nei confronti dell’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG) per il versamento del supplemento per il latte trasformato in formaggio e di quello per il foraggiamento senza insilati. Anche il Controllo federale delle finanze, nel suo rapporto di settembre 2010, fa presente che l’UFAG corre il rischio che i supplementi non vengano versati ai produttori in maniera conforme alla legge e la Confederazione non sia sgravata in maniera giuridicamente vincolante. La sentenza del Tribunale federale in questione e le esperienze maturate nell’ambito della sua attuazione evidenziano la necessità d’intervento onde creare i presupposti, affinché i supplementi per il latte trasformato in formaggio e per il foraggiamento senza insilati siano versati direttamente ai produttori di latte.
Conformemente all’OSL vigente, il supplemento per il foraggiamento senza insilati è versato soltanto per il latte ottenuto senza somministrazione di insilati agli animali, trasformato in formaggio delle categorie di consistenza extra duro, duro o semiduro. Il latte prodotto senza insilati deve essere trasformato in formaggio senza utilizzare additivi conformemente alla legislazione sulle derrate alimentari, ad eccezione di colture, presame e sale, e senza applicare metodi di trattamento come la pastorizzazione, la bactofugazione o altre procedure aventi l’effetto equivalente. Il Settore Revisioni e ispezioni dell’UFAG nell’ambito dei suoi controlli si imbatte sempre più spesso in valorizzatori che, nella stessa azienda, trasformano in formaggio sia latte ottenuto da animali cui sono somministrati insilati sia latte prodotto senza insilati e dispongono di un apparecchio per la bactofugazione. Già di per sé i valorizzatori potrebbero quindi essere tentati di sottoporre a bactofugazione anche il latte prodotto senza insilati e produrre formaggio a pasta dura o semidura. Di conseguenza, all’atto della notifica della valorizzazione del latte al servizio d’amministrazione ai sensi dell’articolo 12 OSL (TSM Fiduciaria sagl) potrebbero non dichiarare il latte sottoposto a bactofugazione, prodotto senza insilati e far ingiustamente valere il supplemento per il foraggiamento senza insilati.
14.2 Sintesi delle principali modifiche
Con la presente modifica dell’OSL si creano i presupposti per versare direttamente ai produttori di latte, a partire dal 1° gennaio 2022, il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati. L’inoltro di domande da parte dei produttori nonché il versamento da parte dell’UFAG avvengono analogamente al supplemento per il latte commerciale. In tal modo può essere eliminato il rischio attuale che, in caso di insolvenza di un valorizzatore, i produttori non ricevano i supplementi.
Inoltre il supplemento per il foraggiamento senza insilati in futuro sarà versato per tutto il quantitativo di latte prodotto senza somministrazione di insilati e trasformato in formaggio. Il supplemento sarebbe
1 RS 910.1
2 RS 916.350.2
32C_403/2017