Rapporto esplicativo

Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 246 pagine

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Ordinanza sul sostegno del prezzo del latte

quindi versato anche per il latte di animali nutriti senza insilati che, prima della trasformazione in formaggio, è sottoposto a pastorizzazione o a bactofugazione oppure trasformato in formaggio a pasta molle.

14.3 Commento ai singoli articoli

Art. 1c cpv. 1 e 2 frase introduttiva

L’articolo 1c sul supplemento per il latte trasformato in formaggio è formulato in maniera più chiara rifacendosi alle disposizioni della base legale all’articolo 38 LAgr. Siccome l’obiettivo è soprattutto eliminare le ripetizioni, l’importo del supplemento non deve essere indicato. Il capoverso 1 può dunque essere stralciato e integrato nel capoverso 2.

Art. 2 cpv. 1 e 3

I caseifici dispongono sempre più spesso di apparecchi per la bactofugazione. I valorizzatori potrebbero essere tentati di sottoporre a bactofugazione anche il latte prodotto senza insilati e produrre formaggio a pasta dura o semidura. Per ridurre il potenziale di frode in relazione al supplemento per il foraggiamento senza insilati, all’articolo 2 non ci sono più disposizioni relative ai metodi di trattamento del latte prodotto senza insilati (p.es. bactofugazione, pastorizzazione) per beneficiare di questo supplemento.

Finora il capoverso 1 stabiliva che il supplemento per il foraggiamento senza insilati venisse versato solo per il latte di animali nutriti senza insilati, trasformato in formaggio delle categorie di consistenza extra duro, duro o semiduro. Faceva eccezione il formaggio a pasta molle registrato dall’UFAG come denominazione di origine protetta (DOP) e il cui elenco degli obblighi prescrive che al bestiame da latte non vengano somministrati insilati. Ammettendo la possibilità della bactofugazione o della pastorizzazione del latte prodotto senza insilati per beneficiare del supplemento per il foraggiamento senza insilati, non si applicano più neanche i requisiti del grado di consistenza del formaggio prodotto. La disposizione relativa al tenore minimo di grassi del formaggio va però mantenuta. Lo scopo dell’articolo 2 è altresì evitare ripetizioni rispetto alle disposizioni legali dell’articolo 39 LAgr. Pertanto l’importo del supplemento non deve essere indicato al capoverso 1 e il restante contenuto del capoverso 3 può essere integrato nel capoverso 1.

Per i valorizzatori le modifiche proposte costituiscono una semplificazione amministrativa, poiché non devono più registrare separatamente il quantitativo di latte sottoposto a bactofugazione o a pastorizzazione nelle notifiche al servizio d’amministrazione.

Art. 3 Domande

Il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati sono versati direttamente ai produttori. Questi ultimi inoltrano anche la domanda per il versamento dei supplementi al servizio d’amministrazione (cpv. 1). I valorizzatori, tra cui rientrano anche le aziende d’estivazione, non possono più inoltrare domande. Le aziende d’estivazione, essendo al contempo produttori, possono inoltrare direttamente la domanda per il versamento dei supplementi.

Per l’inoltro della domanda da parte dei produttori per il supplemento per il latte trasformato in formaggio e per quello per il foraggiamento senza insilati nonché per il versamento di questi due supplementi da parte dell’UFAG si applica lo stesso principio del supplemento per il latte commerciale (cpv. 2 e 3).

Art. 6

Poiché il supplemento per il latte trasformato in formaggio e quello per il foraggiamento senza insilati sono versati direttamente ai produttori, può essere abrogato l’obbligo per i valorizzatori di pagare e di tenere la contabilità di cui all’articolo 6.

Art. 9 cpv. 3 e 3bis

La tracciabilità di ogni chilogrammo di latte trasformato in formaggio per i singoli produttori non è più possibile non appena il latte è raccolto. Onde poter versare direttamente ai produttori il supplemento