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Consultazione 2020/4: Pacchetto di ordinanze agricole 2020 · 166 pagine

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Art. 16a cpv. 4 e 4bis

4I contributi per i lavori di cui al capoverso 1 sono calcolati in base all’articolo 16 capoverso 1 lettera b e all’articolo 15 capoverso 4 lettera a. Non sono concessi contributi supplementari in base all’articolo 17.

4bisSe i provvedimenti per il ripristino periodico di impianti per l’evacuazione delle acque sono realizzati nell’ambito di un approccio globale, i costi di cui all’articolo 15 danno diritto ai contributi.

Art. 17, rubrica, nonché cpv. 1 lett. a

Contributi supplementari per le bonifiche fondiarie

1Le aliquote di contributo di cui all’articolo 16 possono essere aumentate al massimo di 3 punti percentuali per le prestazioni supplementari seguenti:

a. Abrogata

Art. 18 cpv. 3

3In tutte le zone sono concessi contributi a favore di provvedimenti edilizi e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze della protezione del paesaggio. L’UFAG stabilisce i provvedimenti da sostenere.

Art. 19 Importo dei contributi per edifici agricoli nonché per provvedimenti edilizi

e installazioni tesi a conseguire obiettivi ecologici e ad adempiere le esigenze della protezione del paesaggio

1Per gli edifici di economia rurale e alpestri vengono concessi contributi forfettari. Essi sono stabiliti per elemento, parte di edificio o unità in funzione di un programma delle disposizioni computabile.

2In caso di trasformazione o di utilizzazione di patrimonio edilizio esistente i contributi forfettari sono ridotti in modo adeguato.

3Per azienda, i contributi di cui al capoverso 1 possono ammontare complessivamente a un massimo di 155 000 franchi nella zona collinare e nella zona di montagna I e a un massimo di 215 000 franchi nelle zone di montagna II-IV.

4L’UFAG stabilisce la graduazione dei contributi per elemento, parte dell’edificio o unità in un’ordinanza.

5Per condizioni particolarmente difficili, quali costi di trasporto straordinari, problemi dell’area edificabile, configurazione particolare del terreno, in via suppletiva al capoverso 3 può essere concesso un contributo sulla base dei costi che danno diritto ai contributi:

per cento a. zona collinare e zona di montagna I40

b. zone di montagna II–IV e regione d’estivazione50